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Decreto — n. 9218/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 9218/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 9218/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19070/2021 R.G. proposto da: SELTA s.p.a. in amministrazione straordinaria, rappresentat a e difes a dell’Avv. Biagio Corlianò, giusta procura speciale allegata al ricorso, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia Ricorrente C O N T R O Fala’ Meri , rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Vallesi, giusta procura speciale separata allegata al controricorso, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso il decreto emesso dal Tribunale di Milano e pubblicato in data 16/6/2021;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 9218/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 19070/2021 R.G. proposto da: SELTA s.p.a. in amministrazione straordinaria, rappresentat a e difes a dell’Avv. Biagio Corlianò, giusta procura speciale allegata al ricorso, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia Ricorrente C O N T R O Fala’ Meri , rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Vallesi, giusta procura speciale separata allegata al controricorso, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso il decreto emesso dal Tribunale di Milano e pubblicato in data 16/6/2021;

Parole chiave

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notificazione elettronica anticipi delle spese spese di procedura difetto formale di procedura tardivo pagamento delle spese allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19070/2021 R.G. proposto da: SELTA s.p.a. in amministrazione straordinaria, rappresentat a e difes a dell’Avv. Biagio Corlianò, giusta procura speciale allegata al ricorso, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia Ricorrente C O N T R O Fala’ Meri , rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Vallesi, giusta procura speciale separata allegata al controricorso, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso il decreto emesso dal Tribunale di Milano e pubblicato in data 16/6/2021;

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna partericorrente al pagamento, in favore dell a part e controricorrent e , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di le