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Decreto — n. 9215/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case termination within the statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 9215/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Second Instance Court's judgment extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within forty days. The appellant, Gebérit Ceramica S.p.A., had not requested a decision on the proposal despite the statutory period expiring without action. Consequently, the court applied Article 380-bis and Article 391 of the Code of Civil Procedure to declare the appeal renounced and extinguish the proceedings, ordering the appellant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within the statutory period results in the automatic renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to respond proposal statutory deadline compliance procedural renunciation case definition proposal condono delle spese procedurali anticipo delle spese rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo
art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22601/2021 R.G. proposto da: GEBERIT CERAMICA S.P.A., rappresentatae difesa dagli avvocati Luigi Fiorillo e Raffaele Riccardi, giusta procura speciale in calce al ricorso, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia Ricorrente C O N T R O DI NARDO CLAUDIO, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Matarazzo, giusta procura in calce al controricorso, con domicilio digitale pec, come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la sentenza n. 781/2021, emessa dalla Corte d’appello di Romae pubblicata in data 11/3/2021;

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna partericorrente al pagamento, in favore dell a part e controricorrent e , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2000,00per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legg