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Decreto — n. 9161/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 9161/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 9161/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13003/2023 R.G. proposto da: TRENORD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’Avv. ClaudioMorpurgo, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro Langella Albino + ALTRI, domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dall’avv. Lorenzo Franceschinis,con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrenti- avverso la SENTENZA n.1015/2022emessa dalla CORTE D'APPELLO di Milano e depositata in data 21/12/2022.

Regesto Legislator

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art. 380- bis c.p, art. 391 cod. proc. civ, art. 93 c.p; Decreto — n. 9161/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c.

Parole chiave

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credito in compensazione dazione in pagamento controprestazione obbligo di restituzione ripetibili dell'avvocato credito contestato

Disposizioni normative citate

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art. 380- bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
art. 93 c.p
391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c.
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Testo completo

DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13003/2023 R.G. proposto da: TRENORD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’Avv. ClaudioMorpurgo, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro Langella Albino + ALTRI, domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dall’avv. Lorenzo Franceschinis,con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrenti- avverso la SENTENZA n.1015/2022emessa dalla CORTE D'APPELLO di Milano e depositata in data 21/12/2022.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna partericorrente al pagamento, in favore dell a part e controricorrent e , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2600,00per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distr