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Ordinanza — n. 9130/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows worker's appeal, ruling pre-litigation payment requests can stop the two-year statute of limitations for joint liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9130/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed Luigi Galli's appeal against a lower court ruling that declared his claim time-barred. Galli argued that his prior written demand for payment should have interrupted the two-year limitation period for joint liability, while Trenitalia contended that only a formal lawsuit stops the clock. The Court agreed with Galli, establishing that a written pre-litigation request is sufficient to prevent the expiration of the limitation period.

Regesto Legislator

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Art. 29 d.lgs. n. 276/2003; Art. 2966 c.c.: The two-year limitation period for joint liability of the contracting party is interrupted not only by the filing of a lawsuit but also by the deposit of a written act requesting payment.

Parole chiave

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joint liability limitation pre-litigation demand statute of limitations interruption contracting party liability worker's rights protection lite in materia di tariffa impugnabilità della decisione di rinvio gara d'appalto infruttuosa

Disposizioni normative citate

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Art. 29 d.lgs. n. 276/2003
Ud.14/02/2024 CC la decadenza di Galli Luigi dall'esercizio dell'azione di cui all'art. 29 del d.lgs.
Art. 2966 c.c.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
ex art. 360 n. 3 c.p.c. avendo la Corte di merito erroneamente ritenuto decaduto il ricorrente dall'esercizio dell'azione prevista dall’art.
Art. 380bis1 c.p.c.
Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult.
art 2966 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 30602/2021
Cass. n. 31037/2022
Cass. n. 31684/2022
Cass. n. 7815/2022
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 2195-2019 proposto da: GALLI LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio degli avvocati PASQUALE NAPPI, MASSIMO NAPPI, che lo rappresentano e difendono; -ricorrente - contro TRENITALIA S.P.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 13, presso lo studio dell'avvocato LEONARDO ALESII, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2964/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/07/2018 R.G.N. 2945/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal Consigliere Dott.

ROBERTO RIVERSO. Fatti di causa La Corte d'appello di Roma, con la sentenza in atti, in accoglimento del gravame di Trenitalia S.p.A ed in riforma dell'impugnata sentenza che confermava nel resto, dichiarava Oggetto R.G.N.2195/2019 Cron. Rep. Ud.14/02/2024 CC la decadenza di Galli Luigi dall'esercizio dell'azione di cui all'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 e lo condannava alla restituzione della somma di € 475,25 oltre accessori in favore di Trenitalia S.p.A. nonché al pagamento delle spese del doppio grado liquidate come in sentenza. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore con un motivo al quale ha resistito Trenitalia S.p.A. con controricorso.

Le parti hanno deposito memorie prima dell’udienza. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. Ragioni della decisione. 1.-Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 e dell'art.2966 c.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c. avendo la Corte di merito erroneamente ritenuto decaduto il ricorrente dall'esercizio dell'azione prevista dall’art. 29 cit., non ritenendo la diffida stragiudiziale idonea ad impedire la decadenza biennale prevista dalla norma. 2.-Il ricorso è fondato.

La Corte di appello ha affermato sul punto che, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, la responsabilità solidale del committente può essere attivata solo entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto; e che non sono rilevanti al fine diimpedire il maturare della decadenza gli atti di diffida stragiudiziali notificati dal ricorrente prima della scadenza del biennio; sicché l'effetto impeditivo della decadenza si consegue solo con la proposizione della domanda giudiziale.

3. Per contro, secondo l’orientamento che a partire da Cass.n. 30602 del 28/10/2021 si è andato consolidando all’interno di questa Corte di legittimità,la decadenza prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, secondo cui il committente è obbligato in solido con l'appaltatore e con gli eventuali subappaltatori per il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti al lavoratore entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, è impedita anche dalla richiesta stragiudiziale di pagamento. Alle ampie considerazioni espresse da tale ordinanza si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp c.p.c. 4.- Lo stesso orientamento , confermato con le successive ordinanze nn. 31037/2022 e 31684/2022, appare pienamente condivisibile in quanto sostenuto sia dalla lettera sia dalla ratiodella normativa.

Infatti nel silenzio del legislatore, risulta più adeguato con il testo della disposizione, oltre che con la norma di carattere generale ( ex art 2966 c.c.), ritenere che la decadenza possa essere impedita non solo dal deposito del ricorso giudiziario, maanche dal deposito di un atto scritto, anche stragiudiziale, inviato al committente, con il quale il lavoratore chieda a quest'ultimo il pagamento di crediti di lavoro maturati nei confronti del datore di lavoro appaltatore in esecuzione dell'appalto. Né potrebbe sostenersi che ciò si traduca in un significativo vulnus alla esigenza perseguita con la previsione di una decadenza, che si sostanzia in quella di certezza, di ordine pubblico, che è alla base della regolamentazione dei diritti, tesa ad evitare che determinate situazioni di dubbio possano essere protratte al di là di tempi ragionevoli, atteso che la responsabilità del committente rimane circoscritta ad un periodo di due anni.

La soluzione patrocinata risulta, dunque, coerente con la ratio dell'istituto e non in contraddizione con la natura di termine decadenziale, avuto riguardo all'esigenza che la norma pure mira a salvaguardare, che è quella di consentire al committente di venire a conoscenza entro un termine ridotto (dalla cessazione dell'appalto), rispetto a quello di prescrizione, di rivendicazioni dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro-appaltatore, affinché a sua volta possa tutelare i propri interessi, per esempio sospendendo eventuali pagamenti in favore dell'appaltatore, non liberando cauzioni imposte all'appaltatore, ecc.

Si può solo aggiungere che un’interpretazione restrittiva della norma, nei termini proposti dalla Corte distrettuale, finirebbe per vanificare la “ratio” ispiratrice della norma che è quella “di assicurare un’ampia ed effettiva tutela del lavoratore” (cfr. Cass. 7815/2022). 5.-Sulla scorta delle premesse il ricorso va pertanto accolto. Dell'impugnata sentenza s'impone, pertanto, la cassazione in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione di quanto in motivazione specificato.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. PQM La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appe