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Decreto — n. 9114/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses social security appeal due to plaintiff's explicit waiver of communication rights.

Numero d'incarto Decreto — n. 9114/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the proceedings extinct following the plaintiff's explicit waiver of the right to communicate the decision to the opposing party. The appellant, Alberti, voluntarily renounced the procedural step required to notify the INPS of the appellate judgment. Consequently, the court dismissed the appeal without a merits decision because the necessary procedural condition for continuing the case was not met.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: When a party explicitly waives the right to communicate a judicial decision to the opposing party, the court must declare the proceedings extinct, as the waiver constitutes a valid procedural abandonment preventing the continuation of the litigation.

Parole chiave

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procedural extinction waiver of communication social security appeal Corte di Cassazione art. 390 c.p.c. inattività successiva alla sospensione procedimento in contumacia condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

o nella causa vertente tra: ALBERTI GABRIELE, rappresentato e difes o da ll’ Avv. Marzia Giovannini, domicilio digitale ; e dall’Avv. Andrea Bordone, domicilio digitale ; giusta procura in atti; ricorrente contro I.N.P.S. Istituto Nazionale Previdenza Sociale in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Mauro Sferrazza, domicilio digitale , dall’Avv. Maria Passarelli domicilio digitale ; e dall’Avv. Vincenzo Stumpo, domicilio digitale , giusta procura in atti; controricorrente Avverso la sentenza n.1569-2021 della Corte di Appello di Milano , depositata in data 28.1.2022 N.R.G. 914-2021. Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrentee comunicazione all a controparte;

P.Q.M.

Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 2.4.24 Il Presidente Antonio Manna