Decreto — n. 9103/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADECRETO sul ricorso iscritto al n.20838/2020 R.G. proposto da: RIGANO GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’ avv. Giuseppe Tribulato, giusta procura speciale separata, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia -ricorrente- Contro MARGHERITA DISTRIBUZIONE s.p.a. (quale incorporante SMA) , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco La Valle, giusta procura in calce al controricorso,con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 586/2019, emessa da CORTE D'APPELLO di MESSINA e pubblicata il 22/11/2019.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380- bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 9103/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da: RIGANO GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’ avv. Giuseppe Tribulato, giusta procura speciale separata, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia -ricorrente- Contro MARGHERITA DISTRIBUZIONE s.p.a. (quale incorporante SMA) , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco La Valle, giusta procura in calce al controricorso,con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 586/2019, emessa da CORTE D'APPELLO di MESSINA e pubblicata il 22/11/2019.
Parole chiave
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DECRETO sul ricorso iscritto al n.20838/2020 R.G. proposto da: RIGANO GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’ avv. Giuseppe Tribulato, giusta procura speciale separata, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia -ricorrente- Contro MARGHERITA DISTRIBUZIONE s.p.a. (quale incorporante SMA) , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco La Valle, giusta procura in calce al controricorso,con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 586/2019, emessa da CORTE D'APPELLO di MESSINA e pubblicata il 22/11/2019.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna partericorrente al pagamento, in favore dell a part e controricorrent e , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di le