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Decreto — n. 9097/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 9097/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 9097/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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DECRETO sul ricorso iscritto al n. 29039/2021 R.G. proposto da: GEBERIT CERAMICA S.P.A., rappresentatae difesa dagli avvocati Luigi Fiorillo e Raffaele Riccardi, giusta procura speciale in calce al ricorso, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia Ricorrente C O N T R O PAONE ERASMO, -intimato- avverso la sentenza n. 2035/2021, emessa dalla Corte d’appello di Roma e pubblicata in data 25/5/2021; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto chenon deve adottarsi alcun provvedimento sulle spese, in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato;

Regesto Legislator

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art. 380- bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 9097/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 29039/2021 R.G. proposto da: GEBERIT CERAMICA S.P.A., rappresentatae difesa dagli avvocati Luigi Fiorillo e Raffaele Riccardi, giusta procura speciale in calce al ricorso, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia Ricorrente C O N T R O PAONE ERASMO, -intimato- avverso la sentenza n. 2035/2021, emessa dalla Corte d’appello di Roma e pubblicata in data 25/5/2021; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto chenon deve adottarsi alcun provvedimento sulle spese, in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato;

Parole chiave

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diritto di ottenere una decisione ritiro della domanda di revisione rigetto definitivo dell'opposizione decisione incidentale impugnabile rinvio del dibattimento decisioni incidentali

Disposizioni normative citate

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art. 380- bis c.p
2035/2021, emessa dalla Corte d’appello di Roma e pubblicata in data 25/5/2021; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto chenon deve adottarsi alcun provvedimento sulle spese, in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato;
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Testo completo

DECRETO sul ricorso iscritto al n. 29039/2021 R.G. proposto da: GEBERIT CERAMICA S.P.A., rappresentatae difesa dagli avvocati Luigi Fiorillo e Raffaele Riccardi, giusta procura speciale in calce al ricorso, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia Ricorrente C O N T R O PAONE ERASMO, -intimato- avverso la sentenza n. 2035/2021, emessa dalla Corte d’appello di Roma e pubblicata in data 25/5/2021; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto chenon deve adottarsi alcun provvedimento sulle spese, in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. R