Decreto — n. 9093/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADECRETO sul ricorso iscritto al n. 10938/2021 R.G. proposto da: ALFIDI Antonio, rappresentato e difes o dall’avv. Pietro Sciumé e, anche disgiuntamente, dall’avv. Maria Rita Isabella Famà, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro F.I.R.M.A.(FABBIRCA ITALIANA RITROVATI MEDICINALI ed AFFINI, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Luca Tartaglione, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la SENTENZA n.786/2020 emessa dalla CORTE D'APPELLO di FIRENZEe pubblicata in data 21/12/2020.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380- bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 9093/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 10938/2021 R.G. proposto da: ALFIDI Antonio, rappresentato e difes o dall’avv. Pietro Sciumé e, anche disgiuntamente, dall’avv. Maria Rita Isabella Famà, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro F.I.R.M.A.(FABBIRCA ITALIANA RITROVATI MEDICINALI ed AFFINI, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Luca Tartaglione, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la SENTENZA n.786/2020 emessa dalla CORTE D'APPELLO di FIRENZEe pubblicata in data 21/12/2020.
Parole chiave
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DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10938/2021 R.G. proposto da: ALFIDI Antonio, rappresentato e difes o dall’avv. Pietro Sciumé e, anche disgiuntamente, dall’avv. Maria Rita Isabella Famà, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro F.I.R.M.A.(FABBIRCA ITALIANA RITROVATI MEDICINALI ed AFFINI, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Luca Tartaglione, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la SENTENZA n.786/2020 emessa dalla CORTE D'APPELLO di FIRENZEe pubblicata in data 21/12/2020.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna partericorrente al pagamento, in favore dell a part e controricorrent e , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.