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Ordinanza — n. 9090/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INAIL's appeal on res judicata grounds regarding public employee hiring rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9090/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed INAIL's appeal against a lower court ruling confirming workers' rights to public employment positions. The workers had previously obtained decrees ordering salary payments based on a judgment establishing their eligibility for these roles. The court held that a separate prior judgment on the same eligibility issue created res judicata, rendering the current claims legally impossible to pursue.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 336, comma 2 c.p.c.: When a separate judgment on the substantive right (an) has become final, the principle of res judicata bars subsequent proceedings on the same issue, even if the current suit concerns only the quantum of damages.

Parole chiave

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res judicata public employment hiring eligibility judicial finality quantum of damages administrative privatization cassation procedure risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
165/2001, in relazione all’art. 360, comma primo, n.
Art. 336, comma 2 c.p.c.
L’art. 336, comma secondo, cod.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Non sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. SU n. 26482/2007
Cass. n. 24740/2015
26482/2007; Cass. n. 24740/2015 e Cass.
Cass. n. 29923/2020
24740/2015 e Cass. n. 29923/2020).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32697/2018 R.G. proposto da: I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. MICHELE PONTONE, presso il cui studio in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144è elettivamente domiciliato; -ricorrente- contro ADORNO PATRIZIA, CODIRENZI ORAZIAe MAGGI PAOLO, rappresentati e difesi dagli Avv.ti NUNZIO RIZZO e AMALIARIZZO, ed elettivamente domiciliat i presso il loro studio in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO N. 18; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 1814/2018 della Corte d’Appello di Roma , depositata in data 11.05.2018, N.R.G. 3097/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.02.2024 dal Consigliere dott.ssa MARIA LAVINIA BUCONI. OGGETTO: PUBBLICO IMPIEGORILEVATO CHE 1. Con sentenza n. 19332/2012, il Tribunale di Roma ha accertato il diritto di Orazia Codirenzi, di Paolo Maggi e di Patrizia Adorno all’assunzione alle dipendenze dell’INAIL come dirigenti di seconda fascia, con decorrenza dal 1.11.2010,ed ha condannato l’Istituto al pagamento della differenza tra il dovuto ed il percepito dal 1.11.2010 fino alla data della sentenza.

2. Sulla base di tale sentenza Orazia Codirenzi, Paolo Maggi e Patrizia Adorno hanno ottenuto l’emissione dei decreti nn. 3328/2014, 3793/2014 e 3545/2014, con cui all’Istituto è stato ingiunto il pagamento in loro favore delle retribuzioni maturate daldicembre 2012 (mese successivo alla pubblicazione della sentenza n. 19332/2012) al marzo 2014.

3. Con sentenza n. 1086/2015, il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione proposta dall’INAIL avverso tali decreti con separati ricorsi, poi riuniti.

4. La Corte di Appello di Roma ha rigettato l’appello proposto dall’INAIL avverso tale sentenza.

5. La Corte territoriale, respinta l’istanza di sospensione del processo, ha rilevato che la sentenza n. 19322/2012 del Tribunale di Romaera stata confermata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 3622/2017, ed ha pertanto ritenuto provato il diritto dei suddetti lavoratori a percepire le differenze di retribuzione maturate dal mese di dicembre 2012 al marzo 2014.

6. Il giudice di appello ha in particolare evidenziato che nella fattispecie i lavoratori hanno dedotto e provato l’esistenza del credito, mentre l’Istituto non aveva provato il proprio adempimento.

7. Per la cassazione della sentenza di appellol’INAIL ha proposto ricorso prospettando un unicomotivo, illustrato da memoria.

8. I lavoratori hanno resistitocon controricorso, illustrato da memoria. CONSIDERATO CHE 1. L’unicomotivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 2056, I e II comma, 1226 e 2043 cod. civ., nonché dell’art. 19 d. lgs. n. 165/2001, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. Addebita alla Corte territoriale di non avere considerato che a seguito della privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, il dirigente risulta in possesso dell’idoneità professionale a svolgere le mansioni corrispondenti, ma acquista la qualifica dirigenziale solo mediante contratto individuale di lavoro con l’Amministrazione, mentre l’esito della procedura concorsuale non costituisce titolo per l’insorgenza del diritto e dell’obbligo a stipulare il contratto.

Argomenta che i lavoratori sono titolari di un mero interesse legittimo di diritto privato, sostenendo che non si verte in materia di adempimento dell’obbligazione e che non sussistono i presupposti per il risarcimento del danno. Evidenzia che la prestazione lavorativa non è stata resa e che pertanto il danno, che può essere risarcito solo in via equitativa, non può coincidere con le retribuzioni non percepite.

3. In sede di memoria ritualmente depositata l’INAIL ha dedotto che con ordinanza di questa Corte n. 8898/2023 depositata in data 29/3/2023 è stato definito il giudizio afferente all’an delle pretese degli odierni controricorrenti . Tale ordinanza è stata allegata alla memoria. 4.Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito esposte. Con la citatasentenza n. 8898/2023 prodotta dall’INAIL questa Corte, decidendo sugli appelli proposti dall’INAIL e da Stefania Morrone avverso la sentenza n. 3622/2017 (con cui la Corte di Appello di Roma aveva respintol’appello proposto dall’INAIL avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 19332/2012), ha rigettato le domande originariamente proposte da Orazia Codirenzi, Paolo Maggi e Patrizia Adornoaventi ad oggetto il preteso diritto (an) ad essere assunti, quali dirigenti di II fascia, a far tempo dal 1° novembre 2010 per effetto dello scorrimento della graduatoria approvata con deliberazione n. 74 del 26 febbraio 1999 (diritto che, inizialmente, ritenuto sussistente avevacomportato l’emissione dei decret i nn. 3328/2014, 3793/2014 e 3545/2014, afferenti al quantum delle pretese, oggetto del presente giudizio.

Deve in proposito rammentarsi che il giudicato esterno fra le stesse partia seguito di una sentenza della Corte di cassazione(e tale è quello formatosi nel giudizio sull' an svoltosi separatamente da quello sulquantum) risponde , al pari di quello interno, alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicchè il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle partipotendo il giudice di legittimità può conoscerlo d’ufficio facendo, se necessario,ricorso a strumenti informatici e a banche dati elettroniche (in tal senso Cass.

SU n. 26482/2007; Cass. n. 24740/2015 e Cass. n. 29923/2020). Essendo sopraggiunto il giudicato costituito dalla suddetta sentenza di legittimità, èstato dunque caducato ex legeil titolo su cui si fondavano i ricorsi monitori. L’art. 336, comma secondo, cod. proc. civ., prevede infatti che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata.

4. Non può dichiararsi cessata la materia del contendere (come richiesto dagli odierni controricorrenti in sede di memoria), in quantonella sua memoria l’INAIL ha insistito nelle conclusioni rassegnatechiedendo la riforma della sentenza impugnata e la condanna alle spese, ed ha dunque manifestato il proprio interesse alla pronuncia di merito.

5. Alla luce di quanto fin qui evidenziato, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384,comma 2, cod. proc. civ., con il rigetto della domanda proposta in sede monitoria dagli originari ricorrenti.

6. La novità e la complessità delle questioni definite d al giudicato , in uno con la circostanza che l’attivazione dei giudizi sul quantum è stata giustificata da pronunce favorevoli dei giudici di merito in ordine all’an, consentonola compensazione delle spese di lite.

7. Non sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002,dell’obbligo, per la parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata. PQM La Corte pronunciando sul ricorsoproposto dall’INAIL avverso la sentenza n. 1814/2018 della Corte di Appello di Roma, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta in sede monitoria daPatrizia Adorno, Orazia Codirenzi e Paolo Maggi; compensa tr