Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to court's proposal within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Rome Court of Appeal's decision extinguished. The appellant, D'Emilia Fabrizio, failed to request a ruling on the court's proposal for judgment definition within the statutory 40-day period. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and extinguished the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for judgment definition within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the proceedings extinguished.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2495/2020 R.G. proposto da : D'EMILIA FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BUCCARI, 11, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TALLADIRA rappresentato e difeso dall'avvocato GIANLUCA BELLANO -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell’avvocato CHERUBINA CIRIELLO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELO GUADAGNINO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2480/2019 depositata il 18/06/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragione dell’intervenuto accordo transattivo
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del giudizio di legittimità Così deciso in Roma,il 02/04/2024 Il