Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 8951/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 8951/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 8951/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 29539/2020 R.G. proposto da: GIANFRANCO CUCCHI, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Bonardi e Luca Perticone con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro AZIENDA AGRICOLA SCALVINI FILIPPO s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Carbonelli con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 140/2020 emessa da CORTE D'APPELLO di BRESCIA.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380- bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 8951/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

Parole chiave

Generato dall'IA
tempestività dell'inoltro ritardo ingiustificato notifica tardiva dei difetti anticipo spese tardivo dichiarazione fiscale tardiva opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380- bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 29539/2020 R.G. proposto da: GIANFRANCO CUCCHI, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Bonardi e Luca Perticone con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro AZIENDA AGRICOLA SCALVINI FILIPPO s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Carbonelli con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 140/2020 emessa da CORTE D'APPELLO di BRESCIA.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così de