Decreto — n. 8930/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADECRETO sul ricorso iscritto al n. 14446/2023 R.G. proposto da: TRENORD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’Avv. Claudio Morpurgo, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro ABATINI Andrea + ALTRI, domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dall’avv. Lorenzo Franceschinis, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrenti- avverso la SENTENZA n.1181/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO di Milano e depositata in data 11/1/2023.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380- bis c.p, art. 391 cod. proc. civ, art. 93 c.p; Decreto — n. 8930/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; r itenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c.
Parole chiave
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DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14446/2023 R.G. proposto da: TRENORD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’Avv. Claudio Morpurgo, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro ABATINI Andrea + ALTRI, domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dall’avv. Lorenzo Franceschinis, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrenti- avverso la SENTENZA n.1181/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO di Milano e depositata in data 11/1/2023.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; r itenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna partericorrente al pagamento, in favore dell a part e controricorrent e , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2600,00per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distr