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Ordinanza — n. 8922/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8922/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8922/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17890/2022r.g., proposto da Banca Monte dei Paschi di Siena spa , in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via Annia Faustina n. 5/D, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti Oronzo Mazzotta e Saverio Casulli. ricorrente contro Dell'Anna Raffaele, elett. dom.to in Via Zanardelli n. 40, Lecce, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Licci. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 783/2020 pubblicata in data 25/11/2020, n.r.g. 148/2019.

Regesto Legislator

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art. 369 c.p, art. 370 c.p; Ordinanza — n. 8922/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Ha infine depositato memoria. CONSIDERATO CHE Il ricorso è improcedibile per tardivo deposito, in quanto depositato oltre il termine di venti giorni decorrente dalla sua notifica, previsto dall’art. 369 c.p.c. a pena di improcedibilità, non esclusa dalla costituzione del resistente (Cass. ord. n. 29889/2022). Anche il controricorso è improcedibile per tardivo deposito. E’ vero che per il controricorso l’art. 370 c.p.c. non prevede sanzioni per il tardivo deposito oltre il termine ivi previsto (co.

Parole chiave

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deposito tardivo termini di ricorso opposizione tardiva ritardi procedurali inosservanza del termine domanda d'asilo tardiva

Disposizioni normative citate

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art. 369 c.p
CONSIDERATO CHE Il ricorso è improcedibile per tardivo deposito, in quanto depositato oltre il termine di venti giorni decorrente dalla sua notifica, previsto dall’art. 369 c.p.c.
art. 370 c.p
E’ vero che per il controricorso l’art. 370 c.p.c.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17890/2022r.g., proposto da Banca Monte dei Paschi di Siena spa , in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via Annia Faustina n. 5/D, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti Oronzo Mazzotta e Saverio Casulli. ricorrente contro Dell'Anna Raffaele, elett. dom.to in Via Zanardelli n. 40, Lecce, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Licci. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 783/2020 pubblicata in data 25/11/2020, n.r.g. 148/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24/01/2024dal Consigliere dott. Francescopaolo Panariello; RILEVATO CHE Avverso la sentenza d’appello indicata in epigrafe, pubblicata in data 25/11/2020, non notificata, l’odierna ricorrente ha notificato ricorso per cassazione in data 18/05/2021; ha poi depositato il ricorso in data 23/07/2022. OGGETTO: tardivo deposito di ricorso e controricorso - conseguenze A sua volta Dell’Anna Raffaele ha notificato il controricorso in data 25/06/2021, ma l’ha poi depositato in data 19/09/2022.

Ha infine depositato memoria. CONSIDERATO CHE Il ricorso è improcedibile per tardivo deposito, in quanto depositato oltre il termine di venti giorni decorrente dalla sua notifica, previsto dall’art. 369 c.p.c. a pena di improcedibilità, non esclusa dalla costituzione del resistente (Cass. ord. n. 29889/2022). Anche il controricorso è improcedibile per tardivo deposito. E’ vero che per il controricorso l’art. 370 c.p.c. non prevede sanzioni per il tardivo deposito oltre il termine ivi previsto (co.

3) di venti giorni decorrente dalla notifica. Ciononostante tale sanzione discende dai principi generali del processo civile in tema di inosservanza di termini inerenti ad atti processuali con i quali la parte porta a conoscenza del giudice e dell'avversario le proprie difese, con la conseguenza che non può tenersi conto delcontroricorso, né dell'eventuale memoria depositata ai sensi dell'art.378 c.p.c. ( Cass. n. 2805/2000) , ovvero dell’art. 380 bis1 c.p.c . Quanto alle spese del giudizio di legittimità, l’improcedibilità del controricorso non incide sulla validità ed efficacia della procura rilasciata dal resistente al difensore, che può perciò partecipare alla discussione orale (qualora si tenga), con la conseguenza che vanno escluse dal rimborso delle spese del giudizio di cassazione sopportate dal resistente le spese e gli onorari relativi al controricorso ed all'eventuale memoria difensiva, potendo invece comprendere tale rimborso le spese per il rilascio della procura e l'onorario per lo studio della controversia e per la discussione, laddove tenuta(Cass. n. 3066/1981).

Tuttavia, considerata la reciproca improcedibilità, le spese vanno compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; compensa le spese del presente giudizio di legittimità. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera