Italian court dismisses appeal requiring farmer to prove actual employment despite administrative list inclusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation rejected Francesca Mazzone's appeal against the Inps regarding her agricultural work days. Mazzone argued that her inclusion in the official agricultural worker lists should suffice for pension credits, while Inps contended that administrative registration is merely probative and does not replace the need to prove actual subordinate employment. The court ruled that the burden of proof remains on the worker to demonstrate the factual existence of the labor relationship, rendering the administrative list insufficient on its own.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 9 D.Lgs. 375/1993: The inclusion of an agricultural worker in the official lists serves only a recognitive and probative function, which ceases when the Inps disconfirms the employment relationship, thereby shifting the burden of proof back to the worker to substantiate the factual elements of the subordinate labor contract.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10914-2019 proposto da: MAZZONE FRANCESCA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FEDELE CANNEROZZI, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1749/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 11/10/2018 R.G.N. 729/2017;
Oggetto R.G.N.10914/2019 Cron. Rep. Ud.31/01/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2024 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. R.G. 10914/19 Rilevato che: Con sentenza del giorno 11.10.18n. 1749, la Corte d’appello di Bari respingeva l’appello proposto da Francesca Mazzone avverso la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva rigettato la domanda proposta da quest’ultima nei confronti dell’Inps volta a conseguire l’accredito, come operaia agricola a tempo determinato, di 156 giornate lavorative nell’anno 2006, alle dipendenze dell’azienda agricola La.Ma.
Fruit. Il tribunale ha ritenuto che la ricorrente non avesse sufficientemente provato la ricorrenza degli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato che è il presupposto per l’accredito delle giornate lavorative; infatti, la documentazione prodotta era inidonea, trattandosi di documenti aziendali di formazione unilaterale. La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado, rilevando come, in difetto della prova dei fatti costitutivi del rapporto lavorativo, non era possibile agire per la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale, pur in presenza di disfunzioni procedimentali addebitali all’Istituto, che potevano eventualmente fondare una distinta domanda di risarcimento del danno: pertanto, secondo la Corte del merito, la controversia non poteva risolversi in base al semplice riscontro dell’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, che restava pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, che doveva essere valutata unitamente alla prova dell’effettività del rapporto lavorativo.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, Francesca Mazzone ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi, mentre l’Inps resiste con controricorso. Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che:Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 97 comma 2 Cost. e dell’art. 3 della legge n. 241/90, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché il provvedimento amministrativo emesso dall’Inps di cancellazione della ricorrente dalle liste anagrafiche dei lavoratori agricoli, non era motivato, in particolare, in quanto in esso non erano indicati gli elementi di fatto, sulla cui base l’Inps aveva ritenuto simulato il predetto rapporto di lavoro.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di omessa valutazione delle motivazioni della cancellazione dagli elenchi anagrafici, in relazione alla loro sufficienza e il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perchéla Corte di appello avrebbe dovuto verificare se fosse stato soddisfatto o meno l’obbligo di motivazione ovvero se l’atto recasse l’esternazione del percorso logico giuridico seguito dall’Amministrazione per giungere alla decisione della cancellazione della ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli.
Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 21 nonies della legge n. 241/90, in combinato disposto con quanto previsto dall’art. 1 comma 136 della legge n. 311/04, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto non applicabile al provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, il principio generale contenuto nell’art. 21 nonies della legge n. 241/90, in combinato disposto con quanto previsto dall’art. 1 comma 136 della legge n. 311/04, che impongono che la pubblica amministrazione possa revocare in autotutela provvedimenti precedentemente adottati nel termine ragionevole di tre anni, dall’acquisizione di efficacia dei provvedimenti stessi.
Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché, erroneamente, la Corte territoriale aveva omesso di rilevare che l’Inps nulla aveva dedotto e provato in relazione al disconoscimento del rapporto di lavoro, nessun elemento fattuale era stato indicato a sostegno del disconoscimento e nessuna prova era stata articolata in merito, ma aveva attribuito valore di prova piena alla generica motivazione del provvedimento di disconoscimento.
Il primo, secondo e terzo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono inammissibili, perché non decisivi. Nella specie, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che, in difetto della prova della sussistenza dei presupposti fattuali del rapporto di lavoro subordinato, non potesse fondarsi la pretesa giudiziale della ricorrente di pagamento da parte dell’Inps (che l’aveva cancellata dalle listedei lavoratori agricoli) della prestazione previdenziale richiesta, pur in presenza di disfunzioni procedimentali addebitabili all’Istituto.
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, i vizi del provvedimento amministrativo di cancellazione dalle liste anagrafiche dei lavoratori agricoli, non fanno venir meno la necessità che il ricorrente provi, in tali casi, i fatti costitutivi dell’obbligazione su cui poggia la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale (cfr. Cass. n. 20604/14). Come ripetutamente affermato da questa Corte (cfr. da ult. Cass. nn. 27655 e 35548 del 2022), nella fattispecie in esame si contrappongono, da un lato, la pretesa dell'iscritto nell'elenco dei lavoratori agricoli a mantenere l'iscrizione, al fine di accedere alle prestazioni previdenziali proprie dei lavoratori agricoli, e, dall'altro lato, l'obbligo dell'ente previdenziale di assicurare il rispetto della regola della effettività dell'attività connessa all'iscrizione assicurativa.
Si tratta, come è stato precisato, di situazioni giuridiche che non mettono capo nè all'esercizio di alcuna potestà amministrativa di carattere discrezionale da parte dell'ente, nè ad alcuna posizione di interesse legittimo in capo al lavoratore assicurato: all'espletamento dell'attività agricola subordinata per un certo numero di giornate corrisponde infatti il diritto del lavoratore agricolo all'iscrizione, così come all'accertamento dell'insussistenza di tali presupposti di fatto consegue la cancellazione del lavoratore dagli elenchi(Cass. n. 3556/23).Il quarto motivo è infondato.
Infatti, questa Corte di cassazione ha affermato ripetutamente il principio secondo il quale l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una mera funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria, che viene meno qualora l'I.N.P.S., a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art.
9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (cfr. Cass. 10096 del 2016, nonchè anche Cass. nn. 27144, 27145 del 19 dicembre 2014; Cass. 26949 del 19 dicembre 2014; Cass. n. 25833 del 5 dicembre 2014; Cass., n. 23340 del 3 novembre 2014). Nella specie, la ricorrente neppure si confronta con la ratio della decisione, che in presenza del disconoscimento dalle liste, il lavoratore deve necessariamente provare i presupposti fattuali del rapporto di lavoro subordinato che asserisce esistente. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONERigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a pagare all’Inps l’importo di € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contribu