Cassation court dismisses INPS appeal as inadmissible due to lack of specific legal grounds regarding agricultural worker list cancellations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the INPS's cassation appeal inadmissible for failing to articulate specific legal grounds regarding the cancellation of the agricultural worker list. While the INPS argued that the lower court erred in applying statutory provisions on labor days, it did not contest the factual basis for the cancellation. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary legal reasoning required for admissibility under Article 369 of the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 12 RD n. 1949/40; Art. 4 D.Lgs. n. 59/48; Art. 9 quinquies DL n. 510/96; Art. 6 L. n. 334/68: An appeal against a judgment on the illegality of an administrative act is inadmissible if the appellant fails to specify the precise legal grounds for the alleged violation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2994-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO; -ricorrente - contro RODIO ROSALIA, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMENUELE II n.229, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA GALLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNA CORAGGIO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 516/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 23/10/2018 R.G.N. 251/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2024 dal Consigliere Dott.
LUCA SOLAINI. Oggetto R.G.N.2994/2019 Cron. Rep. Ud.31/01/2024 CC R.G. 2994/19 Rilevato che: Con sentenza del giorno 23.10.18 n. 516 , l a Corte d’appello di Salerno respingeva l’appello dell’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania che aveva accolto il ricorso proposta da Rodio Rosalia volto a conseguire la dichiarazione dell’illegittimità del provvedimento di revoca della pensione di vecchiaia emesso dall’Inps e la restituzione della somma di € 35.633,87. Il tribunale rilevava che a fronte della cancellazione, da parte dell’Inps, della ricorrente dall’elenco dei braccianti agricoli “a validità prorogata” del Comune di Ceraso, per avere svolto attività lavorativa all’estero nel triennio 1969-1971, circostanza determinativa della sua eliminazione dall’elenco anche per i periodi successivi e fino al dicembre 1981, risultava, invece, nell’attestato di iscrizione rilasciato il 25.7.13 dalla Provincia Di Salerno che la stessa avesse svolto un sufficiente numero di giornate lavorative nel periodo in contestazione e dall’estratto contributivo risultava che la medesima ricorrente avesse maturato i requisiti contributivi per poter accedere alla pensione di vecchiaia, vantando periodi di contribuzione dal 1966 al 1969 e dal 1971 al 1995, quindi dichiarava l’illegittimità del provvedimento Inps dell’1.2.2012, concernente la restituzione dell’importo richiesto.
La Corte d’appello, da parte sua, confermava la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre Rodio Barbara ha resistito con controricorso. Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 12 del RD n. 1949/40, dell’art. 4 del d.lgs. n. 59/48, dell’art. 9 quinquies del DL n. 510/96, convertito con modificazioni nella lege n. 608/96, dell’art. 6 della legge n. 334/68 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva affermato che la cancellazione dalle liste bracciantili non potesse influire sul diritto al trattamento pensionistico e che la sospensione del rapporto di lavoro per emigrazione, trovando giustificazione nell’art. 6 della legge n. 334/68 dovesse essere limitata al periodo di due anni e non riguardare anche periodi anteriori o successivi allo stesso, a fronte dell’avvenuta cancellazione della pensionata dalle liste dei braccianti agricoli per il periodo 3/1969-12/1981 e ciò poiché era emersa secondo l’Inps, nonostante l’interessata non l’avesse comunicato, una sovrapposizione di contribuzione, essendo stata versata pure in Germania.
Inoltre, da un punto di vista processuale, la Corte del merito non aveva verificato su quale parte gravasse effettivamente l’onere probatorio dei fatti che giustificavano il diritto all’iscrizione negli elenchi bracciantili e se, soprattutto, questi fatti fossero davvero sussistenti. Il motivo è inammissibile. Infatti, la censura dell’Inps non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata fondata sulla ritenuta illegittimità del provvedimento di cancellazione dagli elenchi a “validità prorogata”, in riferimento ai quali sono fatti salvi i diritti acquisiti all’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli prima della pronuncia della sentenza n. 65 del 1962 della Corte costituzionale che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del R.D.n. 1949 del 1940, artt. 4 e 5, nella parte in cui, ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell’agricoltura, per le assicurazioni e per gli assegni familiari, prevedevano che essi andassero commisurati al presunto impiego di mano d'opera per come individuato dalla Commissione provinciale per tutta la provincia o per zone della provincia stessa sulla base del numero delle giornate di lavoro occorrenti annualmente su un ettaro di terreno: ad avviso del giudice delle leggi, infatti, tale sistema, oltre a tradire il principio enunciato nella delega conferita dal R.D.L. n. 2138 del 1938 (conv. con L. n. 739 del 1939), che intendeva piuttosto commisurare i contributi sulla base dell'impiego di mano d'opera per ogni azienda agricola, si poneva altresì in contrasto con l'art.3 Cost., dal momento che dava luogo a sperequazioni fra province e province, zone e zone, aziende e aziende, datori di lavoro e datori di lavoro, lavoratori e lavoratori, e comportava altresì svantaggi a carico degli imprenditori che usavano mezzi più moderni di coltura e degli effettivi lavoratori agricoli nei confronti dei lavoratori appartenenti ad altri settori produttivi o di persone non appartenenti ad alcun settore.
A seguito di tale pronuncia, intervenne pertanto il legislatore, che -nelle more di una disciplina della determinazione dei contributi dovuti per i lavoratori agricoli che fosse commisurata alle giornate effettivamente lavorate -si premurò di dettare, con la L. n. 322 del 1963, art. 1, una speciale disciplina transitoria per il conseguimento delle prestazioni previdenziali, stabilendo che gli elenchi nominativi dei lavoratori in vigore alla data del 25.6.1962 e basati sul criterio dell'ettaro-coltura avrebbero costituito, sino alla fine dell'annata agraria 1964-65 e salva nuova diversa disciplina legislativa della materia, titolo valido per il conseguimento delle prestazioni da parte dei lavoratori medesimi, prevedendo altresì che rimanessero valide le attribuzioni di giornate effettuate per le singole categorie di lavoratori per l'annata agraria 1960-61.
Detto che tale termine fu oggetto di proroghe successive fino alla fine degli anni '70 (L. n. 669 del 1979, da ult. ex art. un., che dispose per gli anni 1980 e 1981), rileva qui in particolare la disciplina dettata al riguardo dalla L. n. 334 del 1968: con essa, infatti, si previde da un lato la proroga al 31.12.1969 delle disposizioni della L. n. 322 del 1963, art. 1, già cit. (art. 1, comma 1), ma contestualmente si ridisciplinò il meccanismo della formazione degli elenchi di variazione concernenti le nuove iscrizioni, le cancellazioni e nuove classificazioni di lavoratori (art. 1, comma 2), prevedendosi, per quanto rileva nella presente vicenda, che le emigrazioni temporanee, purchè di durata inferiore a due anni, non avrebbero determinato, di per sè, lacancellazione dagli elenchi nominativi (art. 6, comma 1), purchè se ne fosse data comunicazione entro trenta giorni all'ufficio provinciale del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura; diversamente, si sarebbe proceduto alla cancellazione dagli elenchi, salvo che si fosse trattato di emigrazione inferiore al biennio (art. 6, comma 2), cfr.
Cass. n. 34482/23.Il motivo di ricorsoproposto dall’Inps, da una parte non contesta che ci fossero i presupposti della cancellazione (in quanto la ricorrente emigrò per un periodo superiore al biennio, senza dare comunicazione all’Istituto previdenziale), cioè, non contesta le ragioni che la Corte d’appello aveva addotto per ritenere la illegittimità di tale cancellazione , ma si incentra sull’assenza degli ordinari criteri per dimostrare i presupposti del rapporto lavorativo ( iscrizione negli elenchi ovvero se disconosciuta, prova dell’effettività della prestazione e della sua durata per un certo numero di giornate lavorative) che non costituiva la ragione decisoria espressa dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata; pertanto, il motivo di ricorso, così come proposto,deve reputarsi inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell’ente ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEDichiara il ricorso inammissibile. Condanna l’Inps a pagare a Rodio Rosalia le spese di lite che liquida nell’importo di € 5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore degli avvocati Giovanna Coraggio e Alessandra Galli. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo