Court partially allows appeal on overtime pay but dismisses procedural claim regarding inheritance costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation partially overturned the Court of Appeal's decision regarding unpaid overtime and travel allowances, ordering a retrial to determine the exact amounts due. While the court rejected the procedural argument that the incidental appeal by the heir Cosimina Palmentieri lacked specific reasoning for cost compensation, it found the substantive claim on additional remuneration valid. Consequently, the judgment was quashed in part and remitted to the lower court for a new evaluation of the evidence and calculations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91, 92 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: The court must explicitly state 'grave and exceptional reasons' for compensating litigation costs, but a general reference to the heir's lack of knowledge regarding a renunciation of inheritance constitutes a valid and shared standard of gravity, rendering a specific detailed explanation unnecessary.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 20527-2021 proposto da: PALMENTIERI FRANCESCO, PALMENTIERI MARIA, in proprio e nella qualità di eredi di PALMENTIERI ANTONIO; PALMENTIERI COSIMINA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NOMENTANA 78, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SPAGNUOLO, che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro IMBRIACO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 151, presso lo studio dell'avvocato LUCA DI GENIO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 471/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 16/06/2021 R.G.N. 943/2019;
Oggetto Differenze retributive R.G.N.20527/2021 Cron. Rep. Ud.29/11/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI. RILEVATO CHE 1. Giuseppe Imbriaco convenne in giudizio Antonio Palmentieri, titolare dell’omonima ditta di autotrasporti, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 35.407,92 a titolo di differenze retributive maturate in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti nel periodo maggio-novembre 2012 e 17 marzo-10 maggio 2013 con la qualifica di autista.
2. Il Tribunale di Salerno, all’esito dell’istruttoria, e successivamente alla riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi del Palmentieri deceduto in corso di causa, rigettò la domanda e compensò le spese.
3. La Corte di appello di Salerno, invece, in parziale accoglimento del gravame principale dell’originario ricorrente ha condannato Francesco e Maria Palmentieri al pagamento della somma di €12.629,93 oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dal sorgere del credito all’effettivo soddisfo. Ha poi dichiarato assorbito l’appello incidentale di Francesco e Maria Palmentieri relativamente al capo della sentenza con il quale erano state compensate le speseed ha condannato Palmentieri Francesco e Palmentieri Maria al pagamento in favore di Imbriaco Giuseppe di due terzi delle spese di lite del doppio grado, compensate per la residua quota, ponendo poi a loro carico le spese delle c.t.u.e senza liquidare spese con riguardo a Cosimina Palmentieri. 3.1.
La Corte territoriale ha ritenuto che la notifica dell’appello a Cosimina Palmentieri costituisse una mera denuntiatio litis- atteso che nessuna censura era stata mossa alla sentenza nella parte in cui era stata dichiarata inammissibile e comunque rigettata la domanda avanzata in primo grado nei suoi confronti –e che tuttavia l’impugnazione incidentale sul capo delle spese avanzata dalla Palmentieri era infondata dovendosi ravvisare i gravi ed eccezionali motivi di compensazione nella circostanza che l’appellante era venuto a conoscenza solo dopo la vocatio in jus di tutti i chiamati all’eredità del fatto che una delle parti, pur successore a titolo universale e perciò correttamente evocata in giudizio, avesse rinunciato all’eredità. 3.2.
Ha sottolineato infatti che è onere del chiamato all'eredità, che non assume la qualità di erede per il solo fatto di aver accettato la notifica del ricorso in riassunzione, contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la riassunzione. 3.3. Ciò posto il giudice di appello, per quanto ancora interessa,ha ritenuto che solo le buste paga sottoscritte per ricevuta e quietanza dal dipendente costituiscono prova sia della consegna del documento che della corresponsione delle somme riportate.
Inoltre, ha accertato che dai dischi cronotachigrafi e dai programmi di viaggio inviati o consegnati dall’Azienda al dipendente si evinceva la prova del superamento dell’orario ordinario di lavoro con prosecuzione della guida e dell’avvenuta prestazione all’estero nel primo periodo di lavoro (1.5-24.11.2012) e che i testi escussi ne avevano confermato lo svolgimento. Ha quindi riconosciuto a tale titolo la somma di € 2.081,85. 3.4. Quanto all’indennità di trasferta il giudice di appello ha rilevato che dalle buste paga, alle quali ha attribuito valore confessorio, si evince che tale voce retributiva era stata riconosciuta al lavoratore.
Inoltre, ha accertato che al momento dell’assunzione venne indicata la sede di lavoro – Eboli c.da Torricella- e che era stata raccolta la disponibilità del dipendente: “per eventuali missioni e trasferte che si rendessero necessarie per lo svolgimento delle mansioni assegnate “. 3.5. Accertata quindi la fonte dell’obbligazione datoriale, ha ritenuto che l’esecuzione della prestazione all’estero risultasse provata dai programmi di viaggio. Pertanto, ha ritenuto sussistente il credito del dipendente, non risultando fissata in contratto una specifica tratta di appartenenza ex art. 20 CCNL ed essendo stata raccolta , invece, la disponibilità alla prestazione fuori sede in base alle eventuali necessità aziendali e così integrato il requisito della temporaneità connaturato alla trasferta.
4. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso Francesco, Maria e Cosimina Palmentieri che hanno articolato due motivi illustrati da memoria. Giuseppe Imbriaco ha resistito con tempestivo controricorso. RITENUTO CHE 5. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa interpretazione e applicazione degli artt. 132, 112, 115 e 116 c.p.c. e dei principi di disponibilità delle prove offerte dalle parti, dell’art. 2697 c.c. in ordine all’onere della prova della prestazione offerta dal lavoratore, vizio di motivazione apparente.
Tanto in riferimento all’art. 360 primo comma nn. 3, 4 e 5 c.p.c.. 5.1. Ad avviso dei ricorrenti la Corte di appello , contraddittoriamente, ha accertato che erano dovuti i compensi chiesti per lavoro straordinario nel periodo maggio -novembre 2012 sebbene il consulente nominato, per quel periodo,non avesse riconosciuto a tale titolo alcun importo. Sottolineano inoltreche la Corte non aveva indicato l a misura delle prestazioni eccedenti nel periodo in osservazione e perciò la liquidazione dell’importo di € 2.081,85 sarebbe sorretta da una motivazione del tutto apparente. 5.2.
Sotto altro profilo, poi, i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 2697 c.c. e affermano che nel primo dei periodi in contestazione (marzo - novembre 2012) il consulente tecnico nominato non aveva accertato alcun credito in favore del lavoratore. 5.3. Ancora , poi , è denunciata la carenza assoluta di motivazione della sentenza nella parte in cui riconosce il diritto all’indennità di trasferta (che quantifica nella somma calcolata dal consulente in € 9.032,10) senza tuttavia accertare il fatto sottostante vale a dire del concreto svolgimento della trasferta e specificatamente il numero di giornatelavorative svolte in trasferta.
Sottolinea no che dalle buste paga si evinceva l’esistenza di giornate di trasferta che erano state regolarmente pagate e che, per il resto, era la stessa Corte ad affermare che i programmi di viaggio riportavano unpercorso che avrebbe dovuto essere eseguito ma non costituivano di per sé prova dell’avvenutaesecuzione della prestazione in quei termini . Sostengono che dal fatto che nel mese di giugno 2012 era stata effettuata una trasferta non sarebbe stato possibile dedurre che,allo stesso modo,in tutti gli altri giorni nei periodi successivi ne erano state del pari effettuate delle altre.
6. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e l’apparenza della motivazione in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3, 4 e 5 c.p.c. e si sostiene che l’appello incidentale di Cosimina Palmentieri era stato rigettato senza specificatamente motivare sull’esistenza dei gravi motivi posti a sostegno della compensazione delle spese nel giudizio di primo grado.
7. Il primo motivo di ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 7.1. Rileva il Collegio che effettivamente la Corte territoriale nel ritenere fondata la domanda di condanna al pagamento del compenso previsto per lavoro straordinario e per le trasferte sviluppa una motivazione del tutto astratta che non chiarisce affatto sulla base di quali considerazioni, diversamente da quanto accertato dal giudice di primo grado, ha ritenuto fondata la domanda di condanna al pagamento dell’importo di € 12.969,93. 7.2. La motivazione della sentenza si risolve sul punto nell’astratta riepilogazione di principi di diritto che, seppure condivisibili, non è chiarito in che modo si attaglino alla fattispecie concreta.
Nella sostanza manca quel doveroso vaglio critico del materiale probatorio che è demandato al giudice di merito e che deve sorreggere la decisione.Ricorre il vizio dimotivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benché g raficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni astratte e scollegate dal caso concreto e perciò obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (arg. ex Cass. 01/03/2022 n. 6758 , 23/05/2019 n. 13977 e Cass. s.u.03/11/2016 n. 22232 ). 7.3.
L’accoglimento per tale aspetto del primo motivo di ricorso proposto da Palmentieri Francesco e Palmentieri Maria n.q. di eredi di Palmentieri Antonio, assorbe l’esame delle altre censure dagli stessi avanzate.
8. Il secondo motivo di ricorso –con il quale è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e l’apparenza della motivazione (art.360 primo comma nn. 3, 4 e 5 c.p.c. e si sostiene che l’appello incidentale di Cosimina Palmentieri era stato rigettato senza una specifica motivazione sui gravi motivi– è infondato. 8.1. Occorre premettere che in tema di spese giudiziali, le "gravied eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa.
Orbene nel caso in esame la Corte territoriale ha chiarito quali erano i motivi per i quali era corretta la compensazione disposta dal giudice di primo grado nei riguardi di Cosimina Palmentieri.Ne consegue che, anche a voler trascurare i profili di inammissibilità della censura che denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. con riguardo a diversi ed inconciliabili aspetti (di violazione di legge, vizi procedurali e vizi di motivazione), in ogni caso la Corte non è incorsa nella violazione di legge denunciata avendo chiarito, coerentemente con una nozione di gravità dei motivi corrispondente a standard condivisi(la circostanza condivisa e fatta propria dalla Corte che l’attore all’atto della citazione in giudizio della parte non poteva sapere dell’avvenuta rinuncia all’eredità della stessa).
9. Al rigetto della censura relativa alla sola posizione di Cosimina Palmentieri, estranea per il resto alla controversia eper tale unico aspetto definita , consegue la necessità di disporre sullespese del giudizio di legittimità tra le parti che sono liquidate nella misura indicata in dispositivo e che devono essere distratte in favore dell’avvocato Di Genio che se ne è dichiarato antistatario. Ugualmente nei confronti della ricorrente Cosimina Palmentieri ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato. 10 Per il resto, in accoglimentodel primo motivo di ricorso la sentenzadeve essere cassata e rinviata alla stessa Corte di merito che in diversa composizione rivaluterà le deduzioni delle parti e le prove per stabilire se è quanto è dovuto per i titoli azionati di lavoro straordinario e trasferta.Al giudice del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Rigetta il secondo motivo di ricorso con riguardo a Cosimina Palmentieri che condanna a rifondere a ImbriacoGiuseppe le spese liquidate in € 1500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Spese da distrarsi in favore dell’avvocato Luca Di Genio che se ne è dichiarato antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da par