Italian court dismisses teacher's appeal against disciplinary dismissal for unauthorized absence due to technical issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Vito Allamprese's appeal against his disciplinary dismissal for four days of unauthorized absence from a 'dad' (digital attendance) system. The lower court found the teacher's failure to report technical malfunctions or request a new hearing waived his right to defense, attributing the absence to him rather than the school's IT issues. Consequently, the court upheld the dismissal, ruling that the teacher's inaction regarding the alleged system failures precluded him from challenging the sanction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 55 bis d.lgs. 165/2001; Art. 113, 115 c.p.c.: A public employee's failure to timely report procedural delays or technical malfunctions waives the right to request a new hearing, thereby validating the original disciplinary sanction despite alleged evidentiary gaps.
Parole chiave
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ato la seguente SENTENZA sul ricorso 17727-2023 proposto da: ALLAMPRESE VITO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CASTRENSE 7, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI TAGLIALATELA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MONICA TAGLIALATELA, LAURA SOFIA ALLAMPRESE; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -controricorrente - nonchè contro DIREZIONE DIDATTICA IV CIRCOLO; -intimata - Oggetto LICENZIAMENTI DIMISSIONI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.17727/2023 Cron.
Rep. Ud.07/02/2024 PU avverso la sentenza n. 2235/2023 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/06/2023 R.G.N. 2690/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2024 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato GIOVANNI TAGLIALATELA. FATTI DI CAUSA - Con sentenza de l 7 giugno 2023 , la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli Nord e rigetta va la domanda proposta da Vito Allamprese nei confronti del Ministero dell’Istruzione, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e la Direzione didattica IV Circolo, avente ad oggettola declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimato all’Allamprese, docente di ruolo di religione dal 1986 presso il IV Circolo di Giugliano “don Giuseppe Diana”, per l’assenza ingiustificata protrattasi per quattro giorni in cui il docente era mancato al collegamento in “dad”. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto comunque irrilevanti le violazioni dei termini e delle regole del procedimento disciplinare dedotte dall’Allamprese per non aver questi né allegato né provato una irrimediabile compressione del diritto di difesa derivante dalla notifica della contestazione disciplinare in epoca successiva alla data prevista per l’audizione a difesa, risultando, al contrario, non essersi l’Allamprese attivato né per segnalare la tardività, né per richiedere una nuova audizione, né per presentare giustificazioni scritte, sussistente la mancanza contestata, dovendo ritenersi il mancato collegamento in “dad” equivalente ad una assenza dal lavoro e non addebitabile all’Istituto datore né per l’irregolare funzionamento degli strumenti informatici di cui l’Allamprese non si era mai doluto, né per l’attivazione di una nuova piattaforma con account pretesamente modificato senza preavviso, rispetto alla quale non risulta registrata alcuna tempestiva segnalazione orichiesta di ausilio e, di conseguenza, proporzionata la sanzione. - Per la cassazione di tale decisione ricorre l’Allamprese, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resistono, con controricorso, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (nuova denominazione del Ministero dell’Istruzione) e l’Ufficio Scolastica Regionale per la Campania, mentre la Direzione didattica IV Circolo non ha svolto alcuna attività difensiva. - Il procuratore generale ha depositato la propria requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE - Con il primo motivo , il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 15 e 16 c.p.c. nonché dell’art. 55 bis, d.lgs. n. 165/2001, imputa alla Corte territoriale l’aver erroneamente ritenuto l’inconfigurabilità di una lesione del diritto di difesa del ricorrente essendo rimessa al datore di lavoro la facoltà di consentire una nuova audizione una volta consumato, per la tardività della notifica della contestazione disciplinare, il termine fissato per l’espletamento dell’incombente. - Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 15 e 16 c.p.c. imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente valutato gli elementi in fatto addotti, tramite la produzione documentale, dal ricorrente a dimostrazione dei segnalati malfunzionamenti indcidenti sul collegamenti in “dad” e sulle iniziative assunte dallo stesso ricorrente per ovviare ai medesimi, così da addossare al medesimo la responsabilità dell’accaduto, con sostanziale inversione dell’onere della prova dell’addebito. - Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 115 c.p.c., il ricorrente deduce la nullità della sentenza per aver la Corte territoriale fondato la propria pronunzia sul difetto di prova della non addebitabilità al ricorrente della mancata attuazione del collegamento in “dad”, avendo, al contrario, non ammesso i mezzi istruttori offerti ad assolvimento dell’onere probatorio. - Il primo motivo deve ritenersi infondato, non trovando giuridico fondamento la tesi sostenuta dal ricorrente per la quale, una volta decorsa, per la tardiva notifica della contestazione disciplinare, la data fissata per l’audizione a difesa, gli sarebbe stata preclusa qualsiasi iniziativa (la segnalazione della tardività, la richiesta di una nuova audizione o la presentazione di giustificazioni scritte) utile all’esercizio del diritto di difesa stante il disposto dell’art. 55 bis d.lgs. 165/2001, che, a detta del ricorrente, rimetterebbe al datore di lavoro la fissazione di una nuova audizione, così che l’inerzia a riguardo dell’Istituto datore avrebbe dovuto essere letta nel senso di aver questo conculcato il diritto di difesa del ricorrente con conseguente nullità del procedimento disciplinare. - Inammissibili, di contro, si rivelano il secondo ed il terzo motivo, atteso che il giudizio della Corte territoriale circa il mancato assolvimento dell’onere della prova circa l’imputabilità all’Istituto datore della mancata realizzazione del collegamento in “dad”, lungi dal derivare dalla mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti dal ricorrente, si fonda sulla puntuale analisi degli elementi in fatto acquisiti agli atti, quali in particolare l’informazione sulla nuova piattaforma data dall’Istitutoa tutti gli interessati, il diffuso utilizzo del doppio nome, la mancata comunicazione di un indirizzo di posta elettronica per comunicazioni urgenti, le registrazioni telefoniche intervenute sollo tardivamente, elementi che il ricorrente non ha fatto oggetto di specifica censura. - I l ricorso va, dunque, rigettato. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorsoe condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali al 15 % ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso a