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Sentenza — n. 8721/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to withdrawal by plaintiff, extinguishing proceedings under CPC rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8721/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the proceedings extinguished following the plaintiff's withdrawal of the appeal. The case involved a dispute over meal service obligations under a specific collective labor agreement, where the lower courts had ruled in favor of hospital employees. The court applied procedural rules regarding withdrawal to terminate the case without addressing the merits of the labor law arguments.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a party withdraws their appeal or request, the court must declare the proceedings extinguished without ruling on costs or merits.

Parole chiave

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procedural extinction withdrawal of appeal Italian Civil Procedure labor dispute collective agreement restituzione delle prestazioni rimborso delle spese ripristino delle prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Sussistono pertanto i requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, in applicazione dell'art.
Art. 391 c.p.c.
per la pronuncia di estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, in applicazione dell'art. 391, ultimo comma c.p.c.
Art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002
Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002;
art. 390 c.p
Sussistono pertanto i requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c.
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Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso 19657-2023 proposto da: C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI N. 73 presso lo studio degli Avvocati ENZO AUGUSTO, PAOLA MERICO, ANTONELLO V. DAPRILE, che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro CANONICO MICHELE, GIALO' GIUSEPPE, QUARTO ANGELA, VENTURA ROSANNA, REGINA SILVANA, TOSTO MARIA, ZITO SAVERIO, tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato NICOLA ROBERTO TOSCANO;

Oggetto Estinzione processo R.G.N.19657/2023 Cron. Rep. Ud.13/02/2024 PU -resistenti con mandato - nonchè contro CANNATI NICOLA, CIRILLI CARLO, GIORELLI ANTONIETTA, ELIFANI ROSA, GUARNIERI ELISABETTA; -intimati - avverso l'ordinanza n. 8470/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/03/2023 R.G.N. 30652/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2024 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI che ha concluso per estinzione del ricorso; udito l'Avvocato ARNALDO DEL VECCHIO per delega verbale Avvocato AUGUSTO VINCENZO.

PREMESSOCHE 1. Con ordinanza del 24 marzo 2023 n. 8470, la Corte Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da C.B.H. Città di Bari Hospital s.p.a. avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari 21 giugno 2018, di sua condanna al pagamento, in favore dei dipendenti indicati in epigrafe ed altri, degli interessi legali maturati dalla costituzione in mora al soddisfo sulle somme al cui pagamento era stata condannata da quella di primo grado, confermata, in favore degli stessi, in servizio presso la casa di cura “La Madonnina” di Bari, delle somme per ciascuno specificate (tra € 5.821,17 e € 10.886,53) a titolo di risarcimento dei danni per la mancata istituzione del servizio mensa o di una modalità alternativa, con ragguaglio ad ogni giorno di effettiva presenza in servizio eccedente le sei ore giornaliere in fascia oraria compresa tra le 12.00 e le 16.00 per il periodo 3 aprile 2003 – 30 settembre 2011.

E ciò per avere ad essi riconosciuto il diritto derivante dall'applicazione tra le parti dell'art. 68 CCNL AIOP - ARIS - Fondazione don Carlo Gnocchi onlus 2002 –2005, sulla base delle risultanze istruttorie comprovanti la mancata istituzione in azienda del servizio mensa e del corretto computo del C.t.u. nominato in primo grado delle somme a ciascun lavoratore spettanti a titolo risarcitorio, in corrispondenza del valore di un buono pasto (pari all'importo giornaliero di € 4,13).

2. La Corte regolatrice ha preliminarmente individuato l’oggetto della controversia nell’interpretazione ed applicazione dell’art.68 CCNL AIOP - ARIS - Fondazione don Carlo Gnocchi onlus 2002 – 2005 non medico (Sanità Privata): di previsione dell’obbligo per le strutture sanitarie con più di 160 dipendenti di istituire il servizio di mensa, fatte salve le situazioni già esistenti; e, laddove i servizi fossero organizzati con particolari articolazioni di orario, di garantire l'esercizio della mensa anche con modalità sostitutive (buono pasto, cestino da consumare in luogo idoneo, ...), non comunque con indennità monetizzabile. E ne ha dato un’interpretazione coerente con il proprio indirizzo, in condivisione con quella del giudice di merito.

3. In esito ad argomentato ed analitico scrutinio dei dieci motivi, essa ha quindi statuito come sopra indicato.

4. Con atto notificato il 21 settembre 2023, la società ha proposto ricorso per revocazione con un unico motivo; i lavoratori indicati in epigrafe come resistenti hanno conferito procura speciale al medesimo difensore, che si è riservato di partecipare all’udienza di discussione; gli altri lavoratori intimati non hanno svolto attività difensiva;

5. Nelle more dell’odierna udienza i controricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso di C.B.H. s.p.a., con la compensazione delle spese di giudizio in data 24 gennaio 2024 e di accettazione dei predetti, sottoscritto dalle parti personalmentee dai loro difensori.

6. Sussistono pertanto i requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, in applicazione dell'art. 391, ultimo comma c.p.c.

7. Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002;

P.Q.M.

La Corte Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c. dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, il 13 feb