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Ordinanza — n. 8676/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to cite specific collective agreement articles and violating procedural specificity rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8676/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's alleged errors were merely interpretative rather than procedural. The applicants failed to explicitly cite specific articles from the collective labor agreements or the relevant decree, violating the requirement for specific legal grounds. Consequently, the court rejected the request for a different reading of the documents and ordered the applicants to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 366, co. 1 c.p.c.; Art. 1362 ss. c.c.: A cassation appeal is inadmissible if it relies on a generic interpretation of collective agreements without citing specific articles or if it attempts to re-litigate the merits of the case rather than addressing a clear procedural error.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal collective labor agreement specificity requirement procedural error cassation rejection

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366, co. 1 c.p.c.
19507), sia quello di esplicitare il contenuto delle norme collettive di cui essiassumono la violazione, attraverso la loro trascrizione ed allegazione critica, non limitando la censura alla mera indicazione numerica di esse, in violazione dei criteri di specificità sottesi all’art. 366, co.
Art. 1362 ss. c.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il

Giurisprudenza citata

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Cass, 9 aprile 2021, n. 9461
(Cass, 9 aprile 2021, n. 9461; Cass.
Cass. 20 gennaio 2021, n. 995
9461; Cass. 20 gennaio 2021, n. 995; Cass.
Cass. 21 giugno 2017, n. 15350
995; Cass. 21 giugno 2017, n. 15350) sia perché meramente finalizzata ad una diversa lettura di merito di quei documenti (Cass.
Cass. 6 giugno 2013, n. 14318
Cass. 5 marzo 2019, n. 6394
Cass. 16 settembre 2014, n. 19507
Cass. 16 settembre 2014, n. 19507), sia quello di esplicitare il contenuto delle norme collettive di cui essiassumono la violazione, attraverso la loro trascrizione ed allegazione critica, non limitando la censura alla mera indicazione numerica di esse, in violazione dei criteri di specificità sottesi all’art.

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Testo completo

la Corte territoriale, la quale ha fatto riferimento al contenuto degli “accordi sindacali in atti”, non abbia considerato quei documenti o i fatti da essi veicolati, sicché la censura si traduce nella pretesa di una diversa interpretazione dei menzionati accordi, verbali o comunicazioni, in sé inammissibile, sia perché non condotta con il richiamo ai canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c. (Cass, 9 aprile 2021, n. 9461; Cass. 20 gennaio 2021, n. 995; Cass. 21 giugno 2017, n. 15350) sia perché meramente finalizzata ad una diversa lettura di merito di quei documenti (Cass. 6 giugno 2013, n. 14318); 2.2 inammissibili sono anche i passaggi del motivo con i quali si fa leva su quanto scaturente dal CCNL delle imprese turistiche da cui si dovrebbe desumere un obbligo di riassunzione in capo alla stazione appaltante in caso di cessazione della gestione appaltata e prosecuzione da parte di essa dell’attività; trattandosi di obblighi asseritamente scaturenti da un rapporto di tipo privatistico e da un CCNL privato – il motivo esclude espressamente che la pretesa fosse intesa a perseguire un rapporto di lavoro pubblicistico, ovverosia di impiego “privatizzato” – era onere dei ricorrenti sia quello di addurre quando e come fosse stato prodotto quel CCNL (Cass. 5 marzo 2019, n. 6394;

Cass. 16 settembre 2014, n. 19507), sia quello di esplicitare il contenuto delle norme collettive di cui essiassumono la violazione, attraverso la loro trascrizione ed allegazione critica, non limitando la censura alla mera indicazione numerica di esse, in violazione dei criteri di specificità sottesi all’art. 366, co. 1, c.p.c.; in mancanza, il motivo resta generico ed inidoneo a far apprezzare come e perché le norme collettive sarebbero state tali da radicare un obbligo di riassunzione in capo alla concedente o appaltante ENAM o a chi per essa; parimenti generico e inadeguato a veicolare un’idonea censura di legittimità è altresì il richiamo nel corpo del motivo alle “disposizioni contenute nel d.lvo 157/95”; 2.3 rispetto alle causae petendi riepilogate nell’esame del motivo il ricorso per cassazione va dunque complessivamente disatteso, per le ragioni di inammissibilità sopra evidenziate;

3. le spese del grado seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il