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Ordinanza — n. 8637/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific CCNL application site and procedural preclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8637/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without examining the merits of the worker's job classification claims. The applicant argued for a higher salary grade based on specific administrative duties performed since 1995, while the bankruptcy trustee opposed the claim citing insufficient proof of autonomy and structural size requirements. The court rejected the appeal because the lower court failed to specify the exact collective agreement site applicable to the case, a procedural defect that precludes direct review by the supreme court.

Regesto Legislator

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Art. 380bis1 c.p.c.; Art. 1362 ss. c.c.: The appeal is inadmissible if the applicant fails to specify the site of application of the collective agreement, as the court must rely on party initiative for this information, and the examination of collective agreements follows the same preclusion rules as statutory law.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal collective agreement site procedural preclusion job classification dispute burden of proof allocation aiuto per lungo tempo assistenza ulteriore disoccupazione a lungo termine

Disposizioni normative citate

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Art. 380bis1 c.p.c.
con atto notificato il 10 marzo 2021, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, meramente richiamati nella memoria comunicata ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.; il Fallimento intimato non ha svolto attività difensiva;
Art. 1362 ss. c.c.
Art. 93 l. fall.
Art. 2103 c.c.
Art. 36 CCNL per il personale non medico dipendente da Strutture sanitarie private Laiche e Religiose
artt. 2103 c.c
il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 16 settembre 2014, n. 19507
Cass. 5 marzo 2019, n. 6394
Cass. 5 marzo 2019, n. 6394).
Cass. 20 novembre 2017, n. 27475
Cass. 27 dicembre 2019, n. 34469
27475; Cass. 27 dicembre 2019, n. 34469; Cass.
Cass. 1 luglio 2021, n. 18695
Cass. 19 marzo 2014, n. 6335
c.c.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e della congruità della motivazione (Cass. 19 marzo 2014, n. 6335;
Cass. 20 dicembre 2023, n. 35607
Cass. 20 dicembre 2023, n. 35607);
Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8312-2021 proposto da: LONGO LUCA, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO CUGLIETTA; -ricorrente - contro CURATELA FALLIMENTO FONDAZIONE ISTITUTO FONDAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII; -intimata - avverso il decreto del TRIBUNALE di PAOLA, depositato il 02/02/2021 R.G.N. 444/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. Oggetto Lavoro – Mansioni – Qualifica R.G.N.8312/2021 Cron.

Rep. Ud.30/01/2024 CC RILEVATOCHE 1. con decreto 2 (comunicato l’8) febbraio 2021, il Tribunale di Paola ha rigettato, nella contumacia della Fondazione Istituto Papa Giovanni XXIII, l’opposizione proposta da Luca Longo allo stato passivo del Fallimento della Fondazione, dal quale era stato escluso, per inammissibilità della domanda di insinuazione ai sensi dell’art. 93, quarto comma l. fall., il proprio credito di € 6.470,00 per differenza contributiva (rinunciata quella retributiva di € 17.026,45), da lui maturata per le superiori mansioni svolte –dal settembre 1995 (fino al 30 giugno 2009, data di licenziamento intimatogli dalla Fondazione poi fallita), quale collaboratore amministrativo con inquadramento alla posizione D (ex VII livello del CCNL ARIS) assegnato anche alla direzione del settore Gestione Ricoveri e Rette e con ruolo successivamente di Vice Direttore Amministrativo, di cui aveva chiesto il riconoscimento;

2. in esito al critico scrutinio delle risultanze istruttorie, il Tribunale ha escluso che il lavoratore avesse provato i requisiti di autonomia (propri dei livelli apicali di IX, X e XI livello CCNL cit.) integranti il superiore inquadramento richiesto, corrispondente al credito contributivo insinuato allo stato passivo;

3. con atto notificato il 10 marzo 2021, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, meramente richiamati nella memoria comunicata ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.; il Fallimento intimato non ha svolto attività difensiva;

4. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. CONSIDERATO CHE 1. il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 c.c. e 37 (rectius:

36) CCNL per il personale non medico dipendente da Strutture sanitarie private Laiche e Religiose, per il proprio erroneo inquadramento al settimo, anziché al nono livello richiesto o, quanto meno, all’ottavo, sulla base delle mansioni svolte e delle declaratorie dei soli “livelli funzionali”, e non anche “retributivi”, di inquadramento del CCNL definiti dalla norma denunciata, con i relativi profili professionali indicati. In particolare, il lavoratore ha rappresentato di avere ricevuto l’assegnazione, con ordine di servizio n. 2/95, del ruolo di Responsabile unico di una delle tre Macro Aree dell’Ufficio amministrativo Settore Ricoveri e Rette, sia pure con l’obbligo di riferire al superiore Direttore Amministrativo, deducendo l’irrilevanza del non avere egli conseguito un diploma di laurea, in quanto non richiesto da norme inderogabili per lo svolgimento dell’attività suddetta, valendo piuttosto l’effettivo esercizio delle superiori mansioni per il periodo minimo prescritto (primo motivo);

2. il motivoè inammissibile;

3. difetta, infatti, di alcuna specifica indicazione, in quanto totalmente assente, della sede di produzione del CCNL di settore applicato, conoscibile (a differenza che per il CCNL di un rapporto di pubblico impiego, alla cui acquisizione l’ufficio deve procedere con mezzi propri, secondo il principio iura novit curia) dal giudice solo con la collaborazione delle parti: sicché, la loro iniziativa si sostanzia nell'adempimento di un onere di allegazione eproduzione ed è assoggettata alle regole processualisulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio (Cass. 16 settembre 2014, n. 19507;

Cass. 5 marzo 2019, n. 6394). Quanto rilevato comporta l’inammissibilità del motivo, per la preclusione dell’esame diretto da parte di questa Corte (Cass.20 novembre 2017, n. 27475; Cass. 27 dicembre 2019, n. 34469; Cass. 1 luglio 2021, n. 18695), cui essa è tenuta, per la parifìcazione della denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, sul piano processuale, a quella delle norme di diritto, comportante l'interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss. c.c.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e della congruità della motivazione (Cass. 19 marzo 2014, n. 6335;

Cass. 20 dicembre 2023, n. 35607);

4. il ricorrente ha poi dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 36 CCNL per il personale non medico dipendente da Strutture sanitarie private Laiche e Religiose, anche sotto il profilo di error in procedendo, per omessa pronuncia del Tribunale sulla domanda di riconoscimento del livello VIII intermedio (implicita in quella di riconoscimento del IX livello), corrispondente alle mansioni di Coadiutore amministrativo, Capo servizio o ufficio amministrativo di struttura amministrativa fino a 250 posti letto: avendo esso rigettato la propria opposizione anche per la ravvisata carenza di prova della consistenza della struttura, durante il periodo rivendicato, in un numero di posti letto superiore a 200, sulla base del verbale della Commissione regionale Sanitaria a visita ispettiva anteriore al 1993: in realtà, valido fino ad un nuovo e diverso provvedimento, mai emesso (secondo motivo);

5. il motivoè assorbito dall’inammissibilità del primo motivo;

6. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza alcun provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo la parte vittoriosa svolto attività difensiva e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il