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Ordinanza — n. 8592/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court orders cost compensation based on precedent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8592/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation appeal filed by Giulia Marchetti against the Abruzzo Region was declared extinguished following the appellant's withdrawal of the request. The appellant argued for cost compensation citing a recent precedent where similar withdrawal warranted compensation, while the Region opposed. The court ruled that the withdrawal itself extinguished the proceedings and granted the requested cost compensation based on analogous reasoning in a prior decision.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings, and the court may order cost compensation if the withdrawal is motivated by novelty or specific circumstances justifying it.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal extinction of proceedings cost compensation precedent application labor rights judgment riesame della rendita AI retribuzione abusiva indennità maggiorata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1954 del 2023
(Cass. n. 1954 del 2023), nel disattendere analoga impugnativa per cassazione, la compensazione era stata disposta, per novità della questione; l’intervenuta rinuncia comporta di per sé l’estinzione del giudizio di legittimità (da ultimo Cass.
Cass. 28 maggio 2020, n. 10140
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Testo completo

MARCHETTI GIULIA, rappresentata e difesa dagli Avv. SANDRO PASQUALI e FABIO PASQUALI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. ROBERTO RENZI in Roma, via Michele Mercati -ricorrente – REGIONE ABRUZZO, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliata -controricorrente – avverso la sentenza n. 872/2017 della Corte d’Appello di L’Aquila, depositata il 2.11.2017, N.R.G. 833/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8.2.2024 dal Consigliere dott.

Roberto Bellé. RILEVATO CHE 1. Giulia Marchetti, dirigente della Regione Abruzzo, ha impugnato per cassazione, con due motivi, la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila con la quale era stato rigettato il ricorso con il quale la stessa aveva domandato accertarsi il suo diritto a percepire, pur dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale che consentiva la maggiorazione della r etribuzione individuale di anzianità, i maggiori importi stabiliti in suo favore da antecedente sentenza passata in giudicato tra le parti; la Corte di merito escludeva che il diritto della lavoratrice derivante dal pregresso giudicato, riguardando un rapporto di durata, perdurasse oltre il momento in cui non era poi intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale, non potendosi riconoscere effetti futuri con il sopravvenire di essa; per la cassazione della sentenza Giulia Marchetti la proposto ricorso, resistito con controricorso dalla Regione.

CONSIDERATO CHE 1. la causa è stata avviata a trattazione camerale e prima dell’adunanza è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, con richiesta di compensazione; quest’ultima veniva prospettata sul presupposto che , in un precedente di questa S.C. (Cass. n. 1954 del 2023), nel disattendere analoga impugnativa per cassazione, la compensazione era stata disposta, per novità della questione; l’intervenuta rinuncia comporta di per sé l’estinzione del giudizio di legittimità (da ultimo Cass. 28 maggio 2020, n. 10140) e ragioni analoghe a quelle recentemente espresse in identico giudizio dalla citata pronuncia di questa S.C. giustificano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nell’adunanza ca