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Ordinanza — n. 8589/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; judgment declared extinct under Article 391 of Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8589/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation appeal was declared extinct because the appellant withdrew the lawsuit before the hearing, leading the court to formally close the proceedings. Luigi Ciapparella, a former municipal official, had challenged a lower court ruling regarding the restitution of emoluments, arguing for net amounts and monetary revaluation instead of gross figures and legal interest only. Since both parties requested cost compensation, the court issued a decision declaring the case extinguished without ruling on the merits or expenses.

Regesto Legislator

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Art. 391, ultimo comma, c.p.c.; When a party withdraws a cassation appeal before the hearing, the judgment is declared extinct, terminating the litigation without substantive review.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal judgment declared extinct civil procedure code municipal emoluments restitution cost compensation request restituzione delle indennità di disoccupazione restituzione dei sussidi statali compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 391, ultimo comma, c.p.c.
la causa è stata avviata a trattazione camerale e prima dell’adunanza è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, cui poi è seguita accettazione della controparte; non resta che darne atto, definendo il giudizio come per legge e cioè ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, c.p.c.
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Testo completo

CIAPPARELLA LUIGI, rappresentato e difeso dagli Avv. ROCCO MANGIA e ADRIANO CASELLATO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, viale Regina Margherita 290 -ricorrente – COMUNE DI BUSTO ARSIZIO, rappresentato e difeso dall’Avv. FRANCO CARINCI ed elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 18 presso lo studio dell’Avv. MAURO MONTINI -controricorrente – avverso la sentenza n. 1500/2017 della Corte d’Appello di Milano, depositata il 22.9.2017, N.R.G. 739/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8.2.2024 dal Consigliere dott.

Roberto Bellé. RILEVATO CHE 1. Luigi Ciapparella, già dirigente del Comune di Busto Arsizio, ha impugnato per cassazione, con quattro motivi, la sentenza della Corte d’Appello di Milano con la quale era stato ritenuto che fosse da lui dovuta la restituzione all’ente di vari emolumenti percepiti in costanza di servizio, per quanto al netto e non al lor d o delle ritenute fiscali e previdenziali e con limitazione degli accessori ai soli interessi legali e non alla rivalutazione monetaria; il Comune di Busto Arsizio ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO CHE 1. la causa è stata avviata a trattazione camerale e prima dell’adunanza è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, cui poi è seguita accettazione della controparte; non resta che darne atto, definendo il giudizio come per legge e cioè ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, c.p.c. e quindi, per quanto entrambe le parti abbiamo chiesto la compensazione delle spese, nulla statuendo rispetto ad esse, il che peraltro comporta analogo effetto.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nell’adunanza camerale