Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 8482/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 8482/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 8482/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16961/2019 R.G. proposto da : CEROTTO VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE GIOACHINO N 36, presso lo studio dell’avvocato CESALI MASSIMILIANO rappresentato e difeso dagli avvocati CEROTTO FRANCESCO, PAVONE FRANCESCO -ricorrente principale- e BORANGA BARBARA, CALISTI MARIA GABRIELLA, CALZONI SERGIO, NOCELLA ANTONELLO, RICCIARDI DANIELA, RIVIELLO GIULIANA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE AMERICA N 111, presso lo studio dell’avvocato PAIELLA VALENTINA rappresentati e difesi dall'avvocato PITONI ROMINA -ricorrenti successivi - contro AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 1, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BECECCO PATRIZIA -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 172/2018 emessa dalla CORTE D'APPELLO PERUGIA il 26/11/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 8482/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CEROTTO VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE GIOACHINO N 36, presso lo studio dell’avvocato CESALI MASSIMILIANO rappresentato e difeso dagli avvocati CEROTTO FRANCESCO, PAVONE FRANCESCO -ricorrente principale- e BORANGA BARBARA, CALISTI MARIA GABRIELLA, CALZONI SERGIO, NOCELLA ANTONELLO, RICCIARDI DANIELA, RIVIELLO GIULIANA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE AMERICA N 111, presso lo studio dell’avvocato PAIELLA VALENTINA rappresentati e difesi dall'avvocato PITONI ROMINA -ricorrenti successivi - contro AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 1, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BECECCO PATRIZIA -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 172/2018 emessa dalla CORTE D'APPELLO PERUGIA il 26/11/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

Generato dall'IA
condono delle spese procedurali spese di esecuzione fine del processo anticipo delle spese esecuzione della sentenza ripetibili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
172/2018 emessa dalla CORTE D'APPELLO PERUGIA il 26/11/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16961/2019 R.G. proposto da : CEROTTO VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE GIOACHINO N 36, presso lo studio dell’avvocato CESALI MASSIMILIANO rappresentato e difeso dagli avvocati CEROTTO FRANCESCO, PAVONE FRANCESCO -ricorrente principale- e BORANGA BARBARA, CALISTI MARIA GABRIELLA, CALZONI SERGIO, NOCELLA ANTONELLO, RICCIARDI DANIELA, RIVIELLO GIULIANA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE AMERICA N 111, presso lo studio dell’avvocato PAIELLA VALENTINA rappresentati e difesi dall'avvocato PITONI ROMINA -ricorrenti successivi - contro AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 1, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BECECCO PATRIZIA -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 172/2018 emessa dalla CORTE D'APPELLO PERUGIA il 26/11/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrenti principali ed i ricorrenti successivi, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori