Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing procedural extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, represented by counsel, did not act to preserve the case while the opposing party, Azienda USL Toscana Nord Ovest, maintained the position. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following the court's proposal results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14525/2019 R.G. proposto da : LORENZETTI DONATELLA, BASSI GIOVANNI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato GOBBI LUISA rappresentati e difesi dall'avvocato MARCHETTI MARTA -ricorrente- contro AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BRENTA 2-A, presso lo studio dell’avvocato STOPPANI ISABELLA MARIA che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CEI LUCA, SPIZZAMIGLIO SERENA e TAMAGNINI DORINO -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 362/2018 emessa dalla CORTE D'APPELLO GENOVA il 07/11/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate, secondo soccombenza, come in dispositivo e poste a carico dei ricorrenti personalmente, non potendosi dubitare né dell’esistenza né della validità della procura speciale, in quanto essa, risultando posta in calce al ricorso per cassazione, non poteva che essere riferita al difensore indicato nell’epigrafe dell’atto;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti in solido tra loro al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori