Cassation appeal dismissed due to waiver after 40 days of inactivity by the appellant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within 40 days of the court's proposal. The appellant, Perina Riccardina, had previously challenged a second-instance judgment regarding a salary block issue against ASL BAT. The court ruled that the appellant's silence constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and a mutual offset of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: The failure of a party to request a decision on a cassation appeal within the statutory period of 40 days following the court's proposal constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16624/2019 R.G. proposto da : PERINA RICCARDINA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F CONFALONIERI 1, presso lo studio dell’avvocato CIPRIANI CARLO, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSARO LUCIA -ricorrente- contro ASL BAT, rappresentata e difesa dall'avvocato TRAVI RAFFAELLA presso la quale è domiciliata come da pec registri di giustizia -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 2141/2018 emessa dalla CORTE D'APPELLO BARI il 23/11/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, stante il fatto che al momento del deposito del ricorso l’unica questione controversa, riguardante il blocco stipendiale, era nuova e complessa;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.