Court dismisses ordinary court jurisdiction for public competition disputes, ruling administrative court has exclusive authority over selection validity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe ordinary court declared jurisdiction over a dispute regarding the validity of a public competition result, but the Supreme Court reversed this decision. The plaintiff argued that the hiring of an improperly qualified candidate violated civil law principles, while the defendant contended the issue concerned the procedural integrity of the administrative selection process. The court ruled that since the challenge concerned the legitimacy of the competition itself rather than the specific hiring act, administrative jurisdiction remains exclusive.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 127, comma 1, lett. c, del d.P.R. n. 3 del 1957; Art. 69 del d. lgs. n. 165 del 2001: The administrative court retains exclusive jurisdiction over disputes regarding the validity of public competition procedures; ordinary court jurisdiction arises only when the hiring act itself is challenged based on specific statutory nullity grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
BORRELLO FORTUNATO ANTONIO, rappresentato e difeso dall’Avv. GIUSEPPE PITARO ed elettivamente domiciliato in Roma, via Ezio 24 presso lo studio associato DE FILIPPO -SCANDURRA -ricorrente – REGIONE CALABRIA – AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA CALABRIA -intimate – COLOSIMO MAURIZIO, rappresentato e difeso dall’Avv. VITTORIO DE FRANCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. GIUSEPPE AMBROSIO in Roma, via delle Belle Arti 7 -controricorrente – avverso la sentenza n. 1893/2017 della Corte d’Appello di Catanzaro, depositata il 20.12.2017, N.R.G. 562/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11.1.2024 dal Consigliere dott. Roberto Bellé; RILEVATO CHE 1. Fortunato Antonio Borrello e Maurizio Colosimo hanno partecipato entrambi al concorso per titoli ed esami bandito dalla Regione Calabria per la copertura di 15 posti di collaboratore tecnico professionale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (di seguito, Arpacal), classificandosi rispettivamente 11° e 17°; successivamente, Maurizio Colosimo ha contestato, mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato, poi trasposto in sede giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. della Calabria e quindi anche con autonomo ricorso ancora pendente, l’indebita ammissione del Borrello al menzionato concorso, sul presupposto che la laurea in Economia dell’Ambiente posseduta dal medesimo non fosse equipollente alla Laurea in Economia dell’Ambiente richiesta dal bando e che quindi il rapporto di lavoro tra Borrello ed Arpacal dovesse essere risolto per consentire lo scorrimento della graduatoria e l’assunzione del Colosimo quale primo degli idonei non vincitori; il T.A.R., sul primo ricorso del Colosimo , si è pronuncia to, con sentenza poi passata in giudicato, dichiarativa della giurisdizione amministrativa e dell’improcedibilità del ricorso per tardività e comunque – assume il Borrello - perché gli atti erano meramente confermativi di una posizione già espressa e cristallizzata; il Colosimo ha quindi adito il giudice ordinario manifestando di non contestare più la graduatoria, ma l’assunzione del Borrello, sempre a causa dell’asserita mancanza di idoneo titolo di partecipazione al concorso;
2. il Tribunale di Catanzaro ha declinato la propria giurisdizione, ma la Corte d’Appello di quella stessa città, raggiunta dal gravame del Colosimo, ha riforma to la pronuncia, dichiarando la giurisdizione ordinaria e rimettendo le parti dinanzi al primo giudice; la Corte d’Appello riteneva c he l’azione del Colosimo non riguardasse in alcun modo la procedura concorsuale e la conseguente graduatoria, ma i criteri di individuazione, nell’ambito della stessa graduatoria, dei lavoratori da assumere; con l’approvazione della graduatoria –proseguiva la Corte di merito – si esauriva l’ambito riservato al procedimento amministrativo e subentrava una fase privatistica in cui i comportamenti della P.A. andavano valutati alla stregua dei principi civilistici, rientrando la controversia nell’ambito delle pretese all’assunzione;
3. Fortunato Antonio Borrello ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui ha opposto difese il Colosimo mediante controricorso,mentre le parti pubbliche sono rimaste intimate.; CONSIDERATO CHE 1. il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c., 324 c.p.c. e 39 del codice del processo amministrativo e con esso si sostiene che il passaggio in giudicato della sentenza del T.A.R. della Calabria dichiarativa della giurisdizione amministrativa impedirebbe di ulteriormente discutere sul tema. Il motivo è inammissibile perché generico, non risultando trascritta neanche per stralcio la pronuncia da cui deriverebbe il giudicato, oltre tutto neanche prodotta in sede di legittimità.
2. Il secondo motivo adduce la violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di giurisdizione ed in specifico dell’art. 63 del d. lgs. n. 165 del 2001, in quanto, non essendo stata mai rettificata e modificata in autotutela la graduatoria del concorso si realizzerebbe, riconoscendo la giurisdizione ordinaria, l’abnorme e paradossale effetto per cui l’ammissione di un candidato alle prove selettive potrebbe esser portata due volte dinanzi a giurisdizioni diverse, dapprima quella amministrativa sul concorso e poi quella ordinaria sull’assunzione; viceversa, aggiunge il motivo, l’art. 63, co. 4, riconosce la sola giurisdizione amministrativa sul concorso e dunque non è possibile che la questione sia proposta davanti al giudice ordinario; 2.1 occorre premettere alla trattazione del motivo che con decreto del 10 settembre 2018 il Primo Presidente di questa Corte, rilevato che si sono formati orientamenti ormai consolidati sulle questioni di giurisdizione nella materia del pubblico impiego contrattualizzato, ha assegnato alla Sezione Lavoro i ricorsi per cassazione che prospettano, ex art. 360 n. 1 cod. proc. civ., questioni di giurisdizione già risolte dalle Sezioni Unite; il motivo è fondato; 2.2 la riserva di giurisdizione in favore del giudice amministrativo riguarda l’intera procedura concorsuale rispetto alla quale l’amministrazione esercita poteri autoritativi ed il partecipante è titolare di un mero interesse legittimo alla correttezza della procedura medesima; con l’approvazione della graduatoria sorge un diritto soggettivo all’assunzione (del vincitore o di chi assume di essersi collocato in posizione utile), che può essere fatto valere dinanzi al giudice ordinario, sempre che non si contesti lo svolgimento delle operazioni concorsuali; nel caso di specie, tenuto conto del criterio del petitum sostanziale, su cui si basa, secondo il costante orientamento delle S.U. , il discrimine della giurisdizione (v.
Cass., S.U., 31 luglio 2018, n. 20350; Cass., S.U., 8 maggio 2007, n. 10374), si deve rilevare come l’originario ricorrente abbia contestato l’avvenuta partecipazione alla procedura di un soggetto privo di titolo e, quindi, un profilo afferente alla regolarità ed alla legittimità di quest’ultima, sicché egli era tenuto ad impugnare gli atti del concorso e l’approvazione della graduatoria che aveva fatto sorgere il suo interesse (prima non sussistente) ad ottenere l’esclusione del soggetto illegittimamente ammesso alla selezione,al fine di vedersi collocare in posizione utile all’assunzione; il diritto all’assunzione dell’uno o dell’altro dei contendenti viene qui in gioco come mera conseguenza di quanto accaduto in sede concorsuale ed è rispetto a quest’ultima che sono evidenziati gli asseriti vizi destinate ad inficiarne gli esiti; non a caso, nell’ipotesi contigua della contestazione della validità dell’assunzione perché realizzatasi sulla base di titoli falsamente attestati e necessari per l’ottenimento dello specifico posto di lavoro, non si dubita che ne resti intercetta ta la giurisdizione ordinaria,ma ciò perché a quel punto, a fondare il rilievo di nullità , sta una ben precisa norma (art. 127, comma 1, lett. c, del d.P.R. n. 3 del 1957, salvaguardato rispetto al pubblico impiego privatizzato dall’art 69 del d. lgs. n. 165 del 2001, attraverso l’esclusione dall'effetto disapplicativo o dall'inefficacia delle materie di cui all'art. 2, co. 1, lett.
d) L. 421/1992: Cass. 10 giugno 2021, n. 16393; Cass. 11 luglio 2019, n. 18699) che valorizza espressamente, anche se il mendacio fosse stato già commesso in sede di concorso, la carenza del diritto all’ottenimento del posto quale vizio proprio (anche) dell’assunzione; ciò è riprova che viceversa, quan d o il tema sia semplicemente quello dell’originaria legittimazione alla partecipazione alla selezione, le ricadute sull’assunzione sono solo consequenziali a quanto accaduto nell’ambito della procedura concorsuale, restando dunque radicata la giurisdizione amministrativa; 2.3 all’accoglimento su tali basi della proposta impugnazione segue la cassazione della sentenza impugnata e la rimessione delle parti presso il giudice amministrativo;
3. gli esiti alterni del giudizio nelle sue diverse fasi giustificano la compensazione delle spese dell’intero processo presso il giudice ordinario.
P.Q.M.
La Corte,in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo da