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Decreto — n. 8270/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 8270/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 8270/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20987/2020 R.G. proposto da : INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato CORETTI ANTONIETTA (CRTNNT58D53L117B) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B), DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W), D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G) -ricorrente- contro TIBERIA MANUELA, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO DEI COLLI ALBANI 32, presso lo studio dell’avvocato ROSSI TANIA (RSSTNA79H50D810U) rappresentato e difeso dagli avvocati CIANFRANO RITA (CNFRTI68M63H501O), COSIMATO GIUSEPPE (CSMGPP56P04H501M) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.4063/2019 depositata il 28/11/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 8270/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato CORETTI ANTONIETTA (CRTNNT58D53L117B) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B), DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W), D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G) -ricorrente- contro TIBERIA MANUELA, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO DEI COLLI ALBANI 32, presso lo studio dell’avvocato ROSSI TANIA (RSSTNA79H50D810U) rappresentato e difeso dagli avvocati CIANFRANO RITA (CNFRTI68M63H501O), COSIMATO GIUSEPPE (CSMGPP56P04H501M) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.4063/2019 depositata il 28/11/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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ripristino dello stato precedente rimborso delle spese restituzione dell'assistenza sociale compensazione nel fallimento regresso dell'assicuratore regime di risarcimento

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20987/2020 R.G. proposto da : INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato CORETTI ANTONIETTA (CRTNNT58D53L117B) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B), DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W), D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G) -ricorrente- contro TIBERIA MANUELA, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO DEI COLLI ALBANI 32, presso lo studio dell’avvocato ROSSI TANIA (RSSTNA79H50D810U) rappresentato e difeso dagli avvocati CIANFRANO RITA (CNFRTI68M63H501O), COSIMATO GIUSEPPE (CSMGPP56P04H501M) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.4063/2019 depositata il 28/11/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 750,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di leg