Italian court dismisses appeal on agricultural worker re-enrollment, ruling statutory decadenza applies regardless of administrative procedure type.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the appeal against a lower court ruling that declared the claim for agricultural worker re-enrollment inadmissible due to the expiration of the statutory decadenza period. The appellant argued that the administrative body lacked proper jurisdiction, but the court held that the decadenza period runs from the finality of the administrative act, regardless of the specific procedure used. Consequently, the court rejected the claim because the five-year limitation period had elapsed, establishing that the nature of the decadenza institution precludes differentiated applications based on procedural variations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 22 d.l. 7/1970; Art. 360 c.p.c.: The decadenza period for re-enrollment in agricultural worker lists runs from the finality of the administrative act, irrespective of the specific administrative procedure invoked, as the public interest in legal certainty precludes differentiated applications.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16403-2019 proposto da: PAPA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO, 12/D, presso lo studio dell'avvocato ITALO CASTALDI, rappresentato e difeso dall'avvocato STANISLAO LUCARELLI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 6564/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/11/2018 R.G.N. 3196/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO BUFFA. Oggetto R.G.N.16403/2019 Cron. Rep. Ud.16/01/2024 CC RITENUTO CHE: La corte d’appello di Napoli con sentenza del 20.11.18 ha confermato la sentenza del tribunale di Benevento del 2016, che aveva dichiarato inammissibile la domanda di accertamento di lavoro agricolo per gli anni dal 2001 al 2006 e il diritto alla reiscrizione negli elenchi relativi in ragione della decadenza ex articolo 22 legge 83/70, per essere stato proposto il ricorso oltre cinque anni dalla decisione amministrativa. La corte in particolare ha ritenuto non rilevante ai fini del decorso del termine che il ricorso amministrativo fosse stato proposto al comitato regionale per i rapporti di lavoro piuttosto che alla commissione provinciale per la manodopera agricola prevista dalla legge.
Avverso tale sentenza ricorre per un motivo il lavoratore, cui resiste l’Inps con controricorso. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il motivo deduce violazione dell’articolo 22 d.l. 7 del 1970, 17 decreto legislativo 3751 del 2000 e 14 preleggi, nonché anche vizio di motivazione ex numero cinque dell’articolo 360 c.p.c., per l’estensione della decadenza operata dalla sentenza impugnata a procedimento amministrativo diverso da quello previsto dalla legge.
Propone in subordine anche questione di legittimità costituzionale ex articolo 3 per diversità di trattamento tra i ricorrenti che fanno diversi procedimenti amministrativi contenziosi. Il motivo è infondato. Occorre premettere che la decadenza di cui all’art. 47 predetto ha portata generale nella materia degli elenchi degli agricoli, come ritenuto dalla Corte costituzionale (sentenza n. 192 del 2005 e n. 45 del 2021), e che la sua natura non tollera applicazioni differenziate. Ciò posto, la decorrenza del termine di decadenza non dipende dal tipo di procedimento amministrativo attivato dalla parte, non essendo l’istituto decadenziale, di carattere pubblicistico, condizionabile dal comportamento delle parti (cfr., pur con riferimento al diverso termine di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992 del convertito, con modificazioni, nella legge n. 438 del 1992, Sez.
L, Sentenza n. 7527 del 29/03/2010, Rv. 612848 –01). Il termine decorre infatti - per espressa previsione normativa- dalla definitività del provvedimento amministrativo,che può formarsi sia per mancato o tardivo ricorso amministrativo del privato, sia per decisione amministrativa sul ricorso, sia infine per decorso dei termini per la stessa. Né il consolidamento del provvedimento amministrativo (e l’inizio del decorso del termine decadenziale per il ricorso giurisdizionale) è escluso dalla proposizione di ricorso amministrativo diverso da quello previsto dalla legge, come già ritenuto da questa Corte in fattispecie simile alla presente (Cass.
Sez. L, Ordinanza n. 381 del 2024, che ha sottolineato come anche il difetto di competenza dell’organo amministrativo sollecitato dal ricorso amministrativo del privato, che peraltro non rileva in sé quale vizio dell’atto ma solo per i riflessi sul diritto azionato, deve essere fatto valere nell’ambito dell’impugnazione avverso il provvedimento di cancellazione, che va impugnato nel termine decadenziale). Può dunque affermarsi che il termine di decadenza di 120 giorni previsto dall’articolo 22 del decreto legge 7/70, convertito in legge 83/70, decorre dalla data del provvedimento amministrativo definitivo di non iscrizione o cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, quale che sia la causa della definitività di esso.
La questione di legittimità costituzionale proposta - che peraltro è strutturata in relazione alle garanzie del procedimento amministrativo le cui tutele prescindono da quelle relative alla fase giurisdizionale cui invece la decadenza si ricollega- è manifestamente infondata proprio per le ragioni su evidenziate, che ricollegano il dies a quo alla definitività del provvedimento amministrativo comunque formatasi, e per quelle alla base dell’istituto della decadenza, che è finalizzato al conseguimento di una certezza giuridica. Spese secondo soccombenza, non essendovi i presupposti per l’applicazione del regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., in considerazione dell’oggetto della domanda che ha ad oggetto esclusivo l’accertamento del rapporto di lavoro e non anche la spettanza di prestazioni previdenziali conseguenti dal detto accertamento (Sez.
L - , Sentenza n. 16676 del 04/08/2020, Rv. 658638 –01). Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma de