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Ordinanza — n. 7827/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to settlement agreement terminating the labor dispute matter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7827/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the subject matter of the dispute terminated following a settlement agreement signed by both parties. Although the lower court had confirmed an indefinite-term employment relationship and ordered reinstatement, the parties voluntarily resolved the conflict before the hearing. Consequently, the Court ruled that the cassation appeal lost its object and the appealed judgment became void.

Regesto Legislator

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Art. 377 c.p.c.; Art. 92 c.p.c.: When parties settle a labor dispute during a cassation proceeding, the Court must declare the subject matter terminated, rendering the appealed judgment ineffective.

Parole chiave

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cessazione materia contendere accordo conciliazione sindacale caducità sentenza impugnata rapporto lavoro indeterminato compensazione spese giudizio rapporto di lavoro banca cooperativa pagamento del subappaltatore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 377 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
24632 del 2019); in considerazione della pattuizione contenuta nelverbale di conciliazione, le spese sono compensate ai sensi dell’art. 92, ultimo comma, cod.proc.civ.;

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U. n. 8980 del 2018
Cass. n. 24632 del 2019
Cass. n. 24632 del 2019); in considerazione della pattuizione contenuta nelverbale di conciliazione, le spese sono compensate ai sensi dell’art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 9329-2019 proposto da: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO "MUTUO SOCCORSO GANGI" SOCIETA' COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36/A, presso lo studio dell'avvocato FABIO PISANI, rappresentata e difesa dall'avvocato AGOSTINO EQUIZZI; -ricorrente - contro PEPE SALVATORE, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMILIANO MARINELLI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 768/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 12/09/2018 R.G.N. 706/2017;

Oggetto COSTITUZIONE RAPPORTO LAVORO R.G.N.9329/2019 Cron. Rep. Ud.08/02/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2024 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH. RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO CHE 1. la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza di prime cure ed ha dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dal 3.3.2015, con orario part time sino al 17.8.2015 e successivamente a tempo pieno, tra Salvatore Pepe e Banca di credito cooperativo Mutuo Soccorso Gangi, e condannato la Banca alla riammissione in servizio e al pagamento di una indennità pari a 3 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto ex art. 32 legge n. 183 del 2010;

2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Banca di Credito Cooperativo; il lavoratore resiste con controricorso;

3. in corso di causa, prima dell’udienza di discussione, la Banca ha depositato verbaledi conciliazione stipulato in sede protetta in data 19.9.2019 dal quale risulta che la stessa ha rinunciato al ricorso per cassazione (n. R.G. 9329/2019), che il lavoratore ha aderito alla rinuncia e che entrambe le parti dichiarano compensate le spese del giudizio;

4. deve, dunque, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra dette parti, in quanto la definizione della lite in sede sindacale, intervenuta successivamente alla proposizione delricorso per cassazione, comportando la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta così travolta e caducata, determina la cessazione della materia del contendere; invero: "nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata" (in termini: Cass. S.U. n. 8980 del 2018; conf. Cass. n. 24632 del 2019); in considerazione della pattuizione contenuta nelverbale di conciliazione, le spese sono compensate ai sensi dell’art. 92, ultimo comma, cod.proc.civ.;

P.Q.M.

LA CORTE dichiara cessata la materia del contendere compensando le spese tra dette parti. Così dec