Cassation court dismisses appeal, ruling employer can only recover net amounts paid to employee after tax deductions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court rejected Poste Italiane's appeal against a lower court ruling that limited restitution to net amounts paid to the employee. The employer argued for recovery of gross sums based on a prior judgment, while the employee claimed only net payments were legally recoverable. The court affirmed that since the employer acts as a tax substitute, it can only reclaim funds that actually entered the employee's patrimony.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 38 comma 1 d.P.R. n. 602/1973; Art. 10 comma 1 lett. d-bis d.P.R. n. 917/1986: In cases of judicial reform reducing employer liability, the employer may only recover the net amount actually received by the employee, excluding gross sums exceeding the employee's patrimony.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36640/2018r.g., proposto da Poste Italiane spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Viale Europa n. 190, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Galassi e Massimo Ficeli. ricorrente contro Volponi Federica, elett. dom.ta in Via Falbo Italo Carlo n. 22, Roma, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Monaldi e Angelo Colucci. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 168/2018 pubblicata in data 02/07/2018, n.r.g. 227/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 18/01/2024dal Consigliere dott.
Francescopaolo Panariello. RILEVATO CHE 1.-Con sentenza n. 159/2007 il Tribunale di Ancona aveva dichiarato la nullità del termine finale apposto al contratto di lavoro subordinato stipulato con Volponi Federica per il periodo 01/06/2001-30/09/2001 e aveva condannato Poste Italiane spa a pagare alla dipendente le retribuzioni dalla costituzione in mora. OGGETTO: somme riconosciute al lavoratore da sentenza poi riformata - obbligo di restituzione -limiti 2.- La predetta decisione era stata riformata dalla Corte d’Appello di Ancona con sentenza n. 27/2012. 3.-Poste Italiane spa aveva pertanto chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Ancona decreto ingiuntivo nei confronti della Volponi per la restituzione della somma di euro 46.819,42 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, pagata in esecuzione della sentenza n. 159/2007 poi riformata. 4.- Volponi Federica proponeva opposizione e avanzava domanda riconvenzionale, con cui chiedeva l’accertamento del suo diritto a differenze retributive relative a periodi ivi specificati, pari alla somma di euro 2.000,00, nonché l’accertamento di dovere restituire solo la somma di euro 33.420,98, ossia quella netta effettivamente percepita, invocando al riguardo Cass. n. 1464/2012. 5.- Il Tribunale di Ancona accoglieva l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la Volponi a restituire la somma (al netto delle ritenute fiscali e previdenziali) di euro 37.582,98.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
a) la disciplina introdotta dal decreto del 05/04/2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (di attuazione dell’art. 10, co. 1, lett. d- bis), d.P.R. n. 917/1986, come modificato dall’art. 1, co. 174, L. n. 147/2013), invocata con il secondo motivo di gravame, è inapplicabile ratione temporis alla fattispecie oggetto di causa, risalente ad un periodo anteriore;
b) infondato è pure il primo motivo, basato sull’art. 38 d.P.R. n. 602/1973 e sull’art. 21 d.lgs. n. 246/1992, poiché la dipendente non è tenuta a farsi carico del recupero delle trattenute fiscali, atteso che il datore di lavoro che versa le ritenute fiscali adempie una propria obbligazione, in qualità di sostituto d’imposta, e tale versamento non è imputabile al patrimonio del dipendente;
c) la società ha dimostrato di aver pagato la somma netta di euro 37.582,98, alla quale va limitata la condanna restitutoria;
d) in tal senso ha già deciso questa Corte d’Appello con sentenza n. 773/2013, peraltro in conformità alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1464/2012).6.- Avverso tale sentenza Poste Italiane spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 5.-Volponi Federica ha resistito con controricorso. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973, come risultante dall’interpretazione data dall’amministrazione finanziaria nelle sue circolari e risoluzioni.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 10, co. 1, lett. d-bis, d.P.R. n. 917/1986, come risultante dall’interpretazione data dall’amministrazione finanziaria nelle sue circolari e risoluzioni. Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992. I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.
Questa Corte ha già più volte affermato che “Nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso. Ne consegue che, in tale evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente” (Cass. 02/02/2012, n. 1464).
In omaggio allo stesso principio, “In caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto "ex tunc" dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, del d.P.R, n.602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo” (Cass. 25/07/2018, n. 19735;
Cass. ord. n. 21196/2020 con riguardo al rapporto a convenzione fra medici e ASL). La sentenza d’appello è conforme a questi principi di diritto e pertanto non merita censura alcuna. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis,