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Decreto — n. 7821/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's explicit withdrawal of the lawsuit.

Numero d'incarto Decreto — n. 7821/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinct following the appellant's formal withdrawal of the lawsuit. The appellant, Terna Rete Italia Spa, had previously withdrawn the claim, which was communicated to the respondent, Simone Forchini, and accepted by him. Consequently, the court applied Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure to terminate the case without a substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: When a party withdraws their claim, the proceedings are extinguished if the withdrawal is communicated to the other party and accepted, terminating the litigation without judgment on the merits.

Parole chiave

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withdrawal of claim extinction of proceedings Code of Civil Procedure appellant withdrawal acceptance of withdrawal rinuncia al dibattimento orale dispensa dal versamento delle spese revoca del gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
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Testo completo

to nella causa vertente tra: TERNA RETE ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Vittorio Moresco, domicilio digitale , giusta procura in atti; ricorrente contro FORCHINI SIMONE, rappresentato e difeso dall’Avv. Riccardo Chilosi , domicilio digitale : ; giusta procura in atti; controricorrente Avversola sentenza della Corte d’Appello di Roma , N. 966 - 202 3 , depositata il 7.3.2023 , N.R.G. 1235-2019; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente, comunicazione alla controparte eaccettazione della stessa;

P.Q.M.

Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,21.3.24 Il Presidente Antonio Manna