Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal for case closure. The appellant, Geberit Ceramica S.p.A., had not acted despite the court's notification, while the respondent, Giovanni Lefano, sought dismissal of the appeal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following the proposal for case closure results in the appeal being deemed withdrawn and the case extinguished, with the appellant bearing the costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10277/2022 R.G. proposto da: GEBERIT CERAMICA S.P.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Fiorillo e Raffaele Riccardi, giusta procura speciale in calce al ricorso, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia Ricorrente C O N T R O GIOVANNI LEFANO, rappresentato e difeso dall'avvocata Emanuela Di Marco, giusta procura in calce al controricorso, con domicilio digitale pec, come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la sentenza n. 3546/2021, emessa dalla Corte d’appello di Roma e pubblicata in data 15/10/2021;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarre. Così d