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Decreto — n. 7786/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 7786/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 7786/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20597/2019 R.G. proposto da : DAMIANA ALFINO, CALÌ GRAZIELLA, MARCHETTI VANIA, PALMIERI GIOVANNA, PIANINI VERONICA, SANTINAMI ANNA, SOMMARIO CARMEN, VIGNOLI SERENA, elettivamente domiciliate in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II, 18, presso lo STUDIO LEGALE LESSONA, rappresentati e difesi dall'avvocato MONTINI MAURO -ricorrenti- contro AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BRENTA 2-A, presso lo studio dell’avvocato STOPPANI ISABELLA MARIA che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CEI LUCA e SPIZZAMIGLIO SERENA -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 137/2019 emessa dalla CORTE D'APPELLO GENOVA il 05/04/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 7786/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : DAMIANA ALFINO, CALÌ GRAZIELLA, MARCHETTI VANIA, PALMIERI GIOVANNA, PIANINI VERONICA, SANTINAMI ANNA, SOMMARIO CARMEN, VIGNOLI SERENA, elettivamente domiciliate in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II, 18, presso lo STUDIO LEGALE LESSONA, rappresentati e difesi dall'avvocato MONTINI MAURO -ricorrenti- contro AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BRENTA 2-A, presso lo studio dell’avvocato STOPPANI ISABELLA MARIA che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CEI LUCA e SPIZZAMIGLIO SERENA -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 137/2019 emessa dalla CORTE D'APPELLO GENOVA il 05/04/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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identità dei crediti ricorso collettivo azione di contestazione della graduatoria complessità della procedura legittimazione a ricorrere valore litigioso

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
137/2019 emessa dalla CORTE D'APPELLO GENOVA il 05/04/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20597/2019 R.G. proposto da : DAMIANA ALFINO, CALÌ GRAZIELLA, MARCHETTI VANIA, PALMIERI GIOVANNA, PIANINI VERONICA, SANTINAMI ANNA, SOMMARIO CARMEN, VIGNOLI SERENA, elettivamente domiciliate in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II, 18, presso lo STUDIO LEGALE LESSONA, rappresentati e difesi dall'avvocato MONTINI MAURO -ricorrenti- contro AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BRENTA 2-A, presso lo studio dell’avvocato STOPPANI ISABELLA MARIA che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CEI LUCA e SPIZZAMIGLIO SERENA -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 137/2019 emessa dalla CORTE D'APPELLO GENOVA il 05/04/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore di causa e del numero di ricorrenti;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna le ricorrent i , in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4 .000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di leg