Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the petitioners failed to request a decision within the statutory 40-day period. Although the appeal targeted the Metropolitan City of Naples and the Ministry of Justice, the primary ground for dismissal was the procedural lapse. Consequently, the court ruled that the litigation was abandoned and ordered the petitioners to bear the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5629/2019 R.G. proposto da : DE FRAIA MICHELE, BUONO GIUSEPPE, RUSSO GIUSEPPE, rappresentati e difesi dall'avvocato FERDINANDO DEL MONDO -ricorrenti- contro CITTA' METROPOLITANA NAPOLI, rappresentata e difesa dagli avvocati DANIELA MAURIELLO, MAURIZIO MASSIMO MARSICO -controricorrente- nonché contro LOMBARDO ALFONSO, CIOTOLA MASSIMO, DANIELE GENNARO, -intimati- nonché contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente con mandato - avverso la SENTENZA n. 3759/2018 emessa dalla CORTE D'APPELLO NAPOLI il 06/08/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che i ricorrent i abbianochiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei minimi di tariffa e del numero dei ricorrenti, con riferimento alla controricorrente, mentre nulla è a disporsi in relazione al Ministero, avendo lo stesso depositato soltanto atto di costituzione senza svolgere attività difensiva;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della Città Metropolitana di Napoli , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessor