Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal. The appellant, Armeno Teodosio, had not responded to the proposal sent by the Metropolitan City of Napoli and the Ministry of Justice. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver, terminating the case and ordering the appellant to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant within forty days of the proposal for judgment constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18490/2019 R.G. proposto da : ARMENO TEODOSIO, rappresentato e difeso dall'avvocato FERDINANDO DEL MONDO -ricorrente- contro CITTA' METROPOLITANA NAPOLI rappresentata e difesa dagli avvocati DANIELA MAURIELLO e MAURIZIO MASSIMO MARSICO -controricorrente- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA rappresentato e difeso dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente con mandato - avverso la SENTENZA n. 6714/2018 emessa dalla CORTE D'APPELLO NAPOLI il 13/12/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei minimi di tariffa, con riferimento alla controricorrente, mentre nulla è a disporsi riguardo al Ministero, essendosi il medesimo limitato alla costituzione senza svolgimento di attività difensiva;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Città Metropolitana di Napoli, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.051,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di