Cassation court rules INPS claims for contributions are governed by five-year prescription, not the contractor's two-year limitation period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision regarding a two-year limitation period for INPS contribution claims. The INPS argued this period applied to its claims, while the contractor contended it only applied to workers' wage claims. The court rejected the INPS's position, holding that contribution obligations are autonomous from wage obligations and thus subject to the standard five-year prescription rule rather than the specific two-year limitation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 29, co. 2 d.lgs. n. 276/03; The two-year limitation period for contractors under Art. 29, co. 2, d.lgs. n. 276/03 applies exclusively to workers' wage claims and does not extend to the INPS's autonomous claims for social security contributions, which remain subject to the general five-year prescription period.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27460-2018 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE; -ricorrente - contro OSKAR S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avvocato UGO LENZI, che la rappresenta e difende; -controricorrente - nonchè contro 2M JOB SOC. COOP. S.R.L.; Oggetto Appalto contributi art.29 d.lgs. n.276/03 R.G.N.27460/2018 Cron. Rep. Ud.15/02/2024 CC -intimata - avverso la sentenza n. 1489/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 19/03/2018 R.G.N. 632/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.
RITENUTO IN FATTO
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Bologna accoglieva l’opposizione proposta da Oskar s.r.l. avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dall’INPS, avente ad oggetto il pagamento di contributi e sanzioni dovuti da Oskar s.r.l. in via solidale, ex art.29 d. lgs. n.276/03, quale committente di un appalto affidato alla cooperativa 2M Job soc. coop. Riteneva la Corte che si fosse verificata la decadenza biennale di cui all’art.29, co.2 d. lgs. n.276/03 essendo la notifica dell’avviso di addebito avvenuta dopo i due anni seguenti alla cessazione del contratto d’appalto.
Contro la sentenza, l’Inps ricorre per 2 motivi illustrati da memoria. Oskar s.r.l. resiste con controricorso, illustrato da memoria. In data 27.1.2023 questa Corte ordinava la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti di 2M Job soc. coop., non essendo la stessa perfezionatasi. La notifica era eseguita nei confronti del commissario liquidatore della cooperativa.All’adunanza camerale, il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art.29, co.2 d . l gs . n.276/03 . Sostiene l’Inps che la decadenza biennale prevista dalla norma si applicaall’azione del lavoratore, non anche alla pretesa dell’Inps relativa ai contributi, rispetto alla quale continua a valere il solo regime di prescrizione quinquennale. Con il secondo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art.29, co.2 d. lgs. n.276/03, nonché degli artt.2964, 2966, 2967 c.c., ritenendo l’Inps che la decadenza possa essere interrotta anche da un atto stragiudiziale come il verbale ispettivo.
Il primo motivo è fondato e va pertanto accolto, con assorbimento del secondo motivo. Secondo un orientamento consolidato di questa Corte, il termine biennale di decadenza previsto dall’art.29, co.2, d. lgs. n.276/03, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d . l. n.5/2012, convertito , con modificazioni,dalla l . n.35/2012 – ossia, pacificamente, quello applicabile ratione temporisal caso di specie – si applica al solo lavoratore, e non anche all’Inps, la cui azione è soggetta esclusivamente al termine di prescrizione (Cass.18004/19, Cass.22110/19, Cass.41373/21).
Tale orientamento, da cui non v’è motivo di discostarsi, non essendo emerse ragioni giuridiche in senso contrario dalle difese dei controricorrenti, valorizza il dato sistematico rappresentato dell’autonomia dell’obbligazione contributiva rispetto all’obbligazione retributiva. La prima fa capo all’ente previdenziale, è distinta e autonoma rispetto alla seconda, è indisponibile, e va commisurata alla retribuzione dovuta sulla base della contrattazione collettiva (c.d. minimale contributivo). Dal che l’incoerenza di un assetto di rapporti in cui il lavoratore potrebbe esigere tempestivamente la retribuzione rispettando il biennio di cui all’art.29, co.2, d . l gs . n.276/03, e però tale retribuzione non potrebbe essere soggetta a contribuzione sol perché l’ente previdenziale non abbia azionato la pretesa entro due anni dalla cessazione del rapporto.
La sentenza va dunque cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che si atterrà a quanto sin qui detto e pr