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Ordinanza — n. 7644/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows correction of a judgment for missing litigation expense allocation to the opposing party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7644/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court granted the request to correct a previous judgment for a material error regarding litigation expenses. The respondent's lawyer argued that the lower court failed to order the expenses to be deducted from the state treasury in their favor, contrary to the request made in the record. The court ruled that this omission constituted a material error under Article 93 of the Code of Civil Procedure and ordered the judgment to be amended to explicitly allocate the expenses to the opposing party.

Regesto Legislator

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Art. 93 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: The court may correct a final judgment for a material error where a party's request for the deduction of litigation expenses from the state treasury was omitted in the operative part, provided the error does not affect the decision on the merits.

Parole chiave

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material error correction litigation expenses allocation state treasury deduction Code of Civil Procedure operating part amendment opposing party costs Cassazione correction correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 93 c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. 31033/19
(tra le tante Cass. S.U. 31033/19, Cass.12437/17).
Cass. 12437/17
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 25755-2017 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO; -ricorrente - contro RANGA ION, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARA PARPAGLIONI; -controricorrente - per la correzione della sentenza n. 2234/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 25/01/2023 R.G.N. 25755/2017;

Oggetto Correzione errore materiale R.G.N.25755/2017 Cron. Rep. Ud.15/02/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE L’avv. Sergio Vacirca, difensore di Ranga Ionnel giudizio conclusosi con la sentenza di questa Corte n.2234/23, propone ricorso per correzione dell’errore materiale di tale sentenza,che non contiene pronuncia di distrazione delle spese di lite in suo favore; l’Inps è rimasto intimato; all’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

CONSIDERATO CHE Il ricorso è fondato. Risulta dalla memoria ex art.380 bis c.p.c. depositata nel giudizio conclusosi con la sentenza n.2234/23 che era stata chiesta la distrazione delle spese, non disposta dalla citata ordinanza. La giurisprudenza di questa Corte ammette la correzione dell’errore materiale nel caso di mancata applicazione dell’art.93 c.p.c. (tra le tante Cass. S.U. 31033/19, Cass.12437/17). La sentenza va perciò corretta aggiungendo in fine al dispositivo la seguente dicitura: “spese da distrarsi al procuratore antistatario”.

Nulla sul