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Decreto — n. 7543/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 7543/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 7543/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17055/2021 R.G. proposto da : AULETTA FIORELLA, COZZOLINO PASQUALE, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato DEL MONDO FERDINANDO (DLMFDN55S27A064W) - ricorrenti - contro CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIELLO DANIELA (MRLDNL69B55F839H) -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 479/2021 emessa dalla CORTE D'APPELLO NAPOLI Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 7543/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AULETTA FIORELLA, COZZOLINO PASQUALE, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato DEL MONDO FERDINANDO (DLMFDN55S27A064W) - ricorrenti - contro CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIELLO DANIELA (MRLDNL69B55F839H) -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 479/2021 emessa dalla CORTE D'APPELLO NAPOLI Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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spese di esecuzione pagamento a rate ripetibili riduzione delle spese giudiziarie condanna al pagamento pecuniario imputazione dei pagamenti

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
479/2021 emessa dalla CORTE D'APPELLO NAPOLI Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17055/2021 R.G. proposto da : AULETTA FIORELLA, COZZOLINO PASQUALE, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato DEL MONDO FERDINANDO (DLMFDN55S27A064W) - ricorrenti - contro CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIELLO DANIELA (MRLDNL69B55F839H) -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 479/2021 emessa dalla CORTE D'APPELLO NAPOLI Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei minimi di tariffa e del numero dei ricorrenti;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento , in solido tra loro , in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di le