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Decreto — n. 7528/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 7528/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 7528/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15522/2019 R.G. proposto da : ANGELONE VINCENZO, rappresentato e difeso dall'avvocato FERDINANDO DEL MONDO -ricorrente- contro CITTA' METROPOLITANA NAPOLI, rappresentata e difeso dagli avvocati MAURIZIO MASSIMO MARSICO, DANIELA MAURIELLO -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 6070/2018 emessa dalla CORTE D'APPELLO NAPOLI il 23/11/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, nei minimi di tariffa;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 7528/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.051,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Parole chiave

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controprestazione contrattuale anticipo delle spese aggiudicazione all'incanto deprezzamento della frazione residua prestazione parziale valore litigioso

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
6070/2018 emessa dalla CORTE D'APPELLO NAPOLI il 23/11/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15522/2019 R.G. proposto da : ANGELONE VINCENZO, rappresentato e difeso dall'avvocato FERDINANDO DEL MONDO -ricorrente- contro CITTA' METROPOLITANA NAPOLI, rappresentata e difeso dagli avvocati MAURIZIO MASSIMO MARSICO, DANIELA MAURIELLO -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 6070/2018 emessa dalla CORTE D'APPELLO NAPOLI il 23/11/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, nei minimi di tariffa;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.051,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.