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Ordinanza — n. 7496/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against asbestos exposure benefit, ruling administrative claim from 2015 was timely.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7496/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that awarded a contributory revaluation benefit to an asbestos-exposed worker. Although the INPS argued the 2015 administrative request was untimely due to a prior 2008 request, the court clarified that the benefit is autonomous from the pension right. Consequently, the court held the 2015 request was timely and within the statutory three-year period.

Regesto Legislator

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Art. 47 DPR n. 639/1970; Art. 434 c.p.c.: The right to a contributory revaluation for asbestos exposure is an autonomous benefit distinct from the pension right, and the three-year limitation period for judicial action runs from the date of the original administrative request, regardless of subsequent clarifications.

Parole chiave

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asbestos exposure benefit contributory revaluation statutory limitation period autonomous pension right administrative request date esposizione all'amianto diritti a pensione indennità d'espatrio

Disposizioni normative citate

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Art. 47 DPR n. 639/1970
l a Corte d'appello di Cagliari, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto l'appello principale Oggetto Benefici esposizione amianto Art. 47 DPR nr.
Art. 434 c.p.c.
Art. 342 c.p.c.
Art. 380 bis.1 c.p.c.
chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ.
Art. 384 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
, con il rigetto dell'originaria domanda proposta da Manai Daniele; 18.le spese dei gradi merito sono compensate ex art. 92 cod.proc.civ., poiché i principi esposti si sono consolidati per effetto di pronunce successive al deposito dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e di quello di appello.
art. 92 cod.proc.civ
, con il rigetto dell'originaria domanda proposta da Manai Daniele; 18.le spese dei gradi merito sono compensate ex art. 92 cod.proc.civ., poiché i principi esposti si sono consolidati per effetto di pronunce successive al deposito dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e di quello di appello.

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 41886 del 2021
13,comma 8, (cfr., tra le più recenti, Cass. nr. 41886 del 2021con richiami a Cass.
Cass. nr. 17433 del 2017
41886 del 2021;Cass. nr. 17433 del 2017, cit ., con ulteriori riferimenti alla giurisprudenza di questa Corte); 14.rileva, poi, l'insegnamento, altrettanto costante della Corte, che, in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di determinate prestazioni previdenziali, chiarisce come «l'art.
Cass. nr. 17792 del 2020
Cass. nr. 8926 del 2011
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Ordinanza — n. 2613/2023 — snciv
Cassation court dismisses asbestos pensioner's claim, ruling administrative request from 2008 triggered statutory three-year limitation. The court rejects the appeal's argument that the 2016 request reset the deadline. The decision establishes that the initial administrative filing date determines the limitation period. The court rejects the pensioner's appeal, ruling that the 2008 administrative request triggered the statutory three-year limitation period. The court clarifies that the 2016 request does not reset the deadline. The judgment affirms the lower court's dismissal of the pensioner's claim based on the expiration of the limitation period. The court holds that the initial administrative filing date determines the limitation period. The court rejects the pensioner's appeal, ruling that the 2008 administrative request triggered the statutory three-year limitation period. The court clarifies that the 2016 request does not reset the deadline. The judgment affirms the lower court's dismissal of the pensioner's claim based on the expiration of the limitation period. The court holds that the initial administrative filing date determines the limitation period.
Ordinanza — n. 8784/2023 — snciv
Cassation court dismisses appeal regarding asbestos exposure pension revaluation, upholding statute of limitations bar.
Ordinanza — n. 2501/2023 — snciv
Cassation court allows INPS appeal, ruling the three-year statute of limitations began in 2008, not 2018.
Ordinanza — n. 8407/2023 — snciv
Italian Court dismisses appeal regarding asbestos exposure pension revaluation decadenza applicability.
Ordinanza — n. 813/2024 — snciv
Italian court allows appeal against Inps, ruling asbestos exposure awareness starts prescription clock at administrative request, not retirement.

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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13442-2021 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN; -ricorrente - contro MANAI DANIELE; -intimato - avverso la sentenza n. 74/2021 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 17/03/2021 R.G.N. 388/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:

1. l a Corte d'appello di Cagliari, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto l'appello principale Oggetto Benefici esposizione amianto Art. 47 DPR nr. 639 del 1970 R.G.N.13442/2021 Cron. Rep. Ud.14/12/2023 CC proposto dalla parte privata e respinto quello incidentale dell'INPS; per l’effetto, ha dichiarato il diritto dell’odierno intimato alla rivalutazione contributiva ex lege n r . 257 del 1992, per il periodo di lavoro in cui era stato esposto ad amianto, come meglio specificatonella parte dispositiva;

2. p er quanto qui di rilievo , la Corte di appello ha giudicato non decaduto Manai Daniele dall'azione giudiziale; a tale riguardo, ha premesso come la controversia riguardasse non «il diritto all'adeguamento della prestazione previdenziale già ottenuta» ma l'accertamento di un diritto autonomo rispetto al trattamento pensionistico in godimento; in relazione a tale distinto diritto, la domanda amministrativa all'INPS era stata presentata il 20 marzo 2015 e la controversia giudiziale era stata introdotta il 19 luglio 2016; dunque, tempestivamente, nel triennio;

3. avverso tale pronuncia, l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura. La parte privata è rimasta intimata;

4. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ. CONSIDERATO CHE 5. con il primo motivo di ricorso - ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ. - l'INPS denuncia violazione degli artt. 434e 342 c od .p roc .c iv . Deduce che, a fronte di una sentenza di primo grado sorretta da due rationes decidendi,la Corte di appello non avrebbe rilevato l'inammissibilità dell'appello che ne censurava solo una di esse;

6. nello specifico, il Tribunale av eva , da un lato, giudicato maturata la decadenzaai sensi dell’art. 47 del D.P.R. nr. 639 del 1970, in ragione della presentazione all'Inps della domanda di rivalutazione dei contributi ex art.13 cit.in data 25 giugno 2008 e della proposizione del ricorso giudiziale il 19 luglio 2016, decorso il termine complessivo di anni tre e giorni 300 (valutata, cioè, anche la durata virtuale del procedimento amministrativo). Sotto altro profilo, il Giudice di primo grado aveva considerato il pensionamento come «riconoscimento parziale della prestazione»e ritenuto quindi «altresì» decorso il triennio alla data di proposizione della domanda giudiziale, fissando il dies a quo al momento di entrata in vigore della modifica apportata all'art. 47 cit., per effetto dellalegge n r . 111 del 2011 , ( « le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito.

In tal caso il termine di decadenza decorre del riconoscimento parziale della prestazione ovvero del pagamento della sorte»);

7. per l'Inps, l'atto di appello avrebbe censurato solo il secondo passaggio motivazionale, con conseguente formazione del giudicato in relazione al primo;

8. con il secondo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- l'Istituto ricorrente denuncia la violazione del d.P.R. nr. 639 del 1970, art. 47, per non avere la Corte di merito rilevato la decadenza triennale nella fattispecie concreta, nonostante la domanda amministrativa di prestazione fosse stata presentata, una prima volta, già il 25 giugno 2008;

9. l 'INPS imputa alla Corte di appello di aver erroneamente preso in considerazione la domanda amministrativa del 15 marzo 2015 senza considerare che la decadenza si era già maturata in relazione alla prima domanda; 10.il Collegio - conformemente ad altro precedente reso in fattispecie sovrapponibile alla presente (Cass. nr. 2613 del 2023)- antepone l'esame del secondo motivo, quale ragione più liquida (fra molte, Cass. nr. 363 del 2019); 11.il secondo motivo è fondato; 12.va premesso il consolidato principio secondo cui la decadenza dall'azione giudiziaria, prevista dalD.P.R. n. 639 del 1970, art. 47,nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4,(conv. con legge n r . 438 del 1992), trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione, dovendo l'art. 47 citato, per l'ampio riferimento alle controversie in materia di trattamenti pensionistici in esso contenuto, comprendere tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l'acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da ritenere incluso, nella previsione di legge, anche l'accertamento relativo alla consistenza dell'anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dallalegge nr. 257 del 1992, art. 13,comma 8, (cfr., tra le più recenti, Cass. nr. 41886 del 2021con richiami a Cass. nn. 618 del 2018 , 19729 del 2017 , 17433 del 2017); 13.altrettanto consolidato è il principio secondo cui con la domanda intesa all'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva non si fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici, e dunque intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne l'accesso (ovvero, nel caso dei già pensionati, ad ottenerne un arricchimento, ove la contribuzione posseduta sia inferiore al tetto massimo dei quarant'anni), è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli pertinenti al diritto al trattamento pensionistico (così, in specie,Cass. nr. 41886 del 2021;Cass. nr. 17433 del 2017, cit ., con ulteriori riferimenti alla giurisprudenza di questa Corte); 14.rileva, poi, l'insegnamento, altrettanto costante della Corte, che, in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di determinate prestazioni previdenziali, chiarisce come «l'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970(nel testo modificato delD.L. n. 384 del 1992, art. 4 conv., con modif., inL. n. 438 del 1992), preveda una decadenza sostanziale di ordine pubblico; la sua funzione è, infatti, quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici; pertanto, il dies a quo è ancorato alla data di presentazione dell'originaria domanda in sede amministrativa risultando irrilevante, a tal fine, una eventuale riproposizione della domanda o una richiesta dell'assicurato di chiarimenti» (tra le recenti,Cass. nr. 17792 del 2020; v. anche Cass. nr. 8926 del 2011); 15.nella fattispecie concreta, per come riportato puntualmente nel ricorso in cassazione ai fini dell'autosufficienza e della specificità delle censure, risultano presentate, per il riconoscimento del beneficio di cui si discute, due domande amministrative, rispettivamente nel 2008 e nel 2015; 16.erroneamente la Corte di appello ha preso in considerazione la seconda domanda del 2015 in quanto posteriore alla già maturatasi decadenza, in relazione alla precedente domanda del 2008;17.pertanto, in accoglimento del secondo motivo, assorbito il primo, il ricorso va accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel meritoex art. 384 , comma 2 , cod.proc.civ. , con il rigetto dell'originaria domanda proposta da Manai Daniele; 18.le spese dei gradi merito sono compensate ex art. 92 cod.proc.civ., poiché i principi esposti si sono consolidati per effetto di pronunce successive al deposito dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e di quello di appello.

Le spese del giudizio di legittimità, invece, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo. Cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria domanda di Manai Daniele. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna la parte intimata al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3000,00 per compensi profe