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Ordinanza — n. 7479/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows substitute teacher's claim for equal foreign posting allowance against permanent staff discrimination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7479/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation overturned the Rome Court of Appeal's decision denying a substitute teacher equal foreign posting allowance. The lower court had distinguished between permanent and non-permanent staff, but the Supreme Court found this violated EU non-discrimination principles regarding fixed-term workers. Consequently, the case was remanded for a new trial applying the principle of equal treatment.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 cod. proc. civ.; Art. 58 d.P.R. n. 18/1967; Art. 658 d.lgs. n. 297/1994; Art. 2 e 45 d.lgs. n. 165/2001; Directive 1999/70/CE: A disparity in foreign posting allowances between permanent and fixed-term school teachers cannot be justified by tenure status, as both categories face identical relocation hardships.

Parole chiave

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foreign posting allowance fixed-term teachers non-discrimination principle substitute teachers EU Directive 1999/70 equal treatment remand for retrial indennità di dislocazione e di espatrio

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
il primo motivo del ricorso denuncia (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) violazione e falsa applicazione dell'art.
Art. 58 d.P.R. n. 18/1967
civ.) violazione e falsa applicazione dell'art. 58 d.P.R. n. 18/1967, degli artt.
Art. 658 d.lgs. n. 297/1994
165/2001 e rileva, in sintesi, che l'art. 658 del d.lgs.
Art. 2 e 45 d.lgs. n. 165/2001
Directive 1999/70/CE
art. 58 d.P.R. n. 18/1967
civ.) violazione e falsa applicazione dell'art. 58 d.P.R. n. 18/1967, degli artt.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12369/2020
i motivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono fondati alla luce del principio di diritto enunciato da Cass. n. 12369/2020 e ribadito da Cass.
Cass. nn. 7756, 7755, 7754, 11112, 40360 del 2021
12369/2020 e ribadito da Cass. nn. 7756, 7755, 7754, 11112, 40360 del 2021, nonché da Cass.
Cass. n. 9396 del 2022
7756, 7755, 7754, 11112, 40360 del 2021, nonché da Cass. n. 9396 del 2022 e da Cass.
Cass. n. 17501 del 2023
9396 del 2022 e da Cass. n. 17501 del 2023; 3.1.
CGUE 20 giugno 2019, C-72/18
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22027-2018 proposto da: CACIA FABIO, elettivamente domiciliato in ROMA, SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO NASO, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12; -controricorrente - Oggetto Lavoro precario scuola R.G.N.22027/2018 Cron.

Rep. Ud.22/02/2024 CC avverso la sentenza n. 5463/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/01/2018 R.G.N. 1272/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal Consigliere Dott. SALVATORE CASCIARO. RILEVATO CHE 1. la Corte d'appello di Roma ha respinto il gravame proposto da Fabio Cacia, docente supplente in servizio ad Addis Abeba (Etiopia) nel periodo 6.9.2007/3.2.2008, avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la sua domanda volta ad ottenere il pagamento dell'assegno di sede nella stessa misura prevista per i docenti di ruolo in servizio all'estero;

2. la Corte territoriale, ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ha rilevato che l'appellante, in quanto non incardinata nei ruoli del Ministero, non poteva invocare il principio di parità di trattamento rispetto al personale amministrativo del M_AE ed ha precisato che per il personale scolastico a termine assegnato a sedi estere il legislatore e le parti collettive hanno dettato una disciplina speciale;

3. il giudice d'appello ha escluso la denunciata discriminazione rispetto ai docenti di ruolo, egualmente inviati all'estero, e, premessa la natura non retributiva dell'assegno di sede, ha evidenziato che l'emolumento è volto a colmare il disagio economico connesso al trasferimento in un Paese straniero, disagio che è attenuato per il personale supplente destinato a rimanere presso la sede estera per un periodo limitato nel tempo;4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Fabio Cacia sulla base di due motivi assistiti da memoria , ai quali il Ministero ha opposto difese con controricorso.

CONSIDERATO CHE 1. il primo motivo del ricorso denuncia (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) violazione e falsa applicazione dell'art. 58 d.P.R. n. 18/1967, degli artt. 651 e 658 del d.lgs. n. 297/1994, degli artt. 2 e 45 del d.lgs. n. 165/2001 e rileva, in sintesi, che l'art. 658 del d.lgs. n. 297/1994, quanto all'assegno di sede, non opera alcuna distinzione fra personale di ruolo e non di ruolo, sicché non poteva la contrattazione collettiva prevedere che ai supplenti venisse corrisposta solo una quota variabile dell'indennità riconosciuta agli assunti a tempo indeterminato, quantificata in misura tale da assicurare l'invarianza rispetto agli importi corrisposti alla data del marzo 2000;

2. la seconda censura, formulata sempre ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., denuncia la violazione e falsa applicazione della direttiva n. 99/70/CE e dell'accordo quadro alla stessa allegato, degli artt. 640, 651, 658 d.lgs. n. 297/1994, degli artt. 77 e ss. e 106 del CCNL 29.11.2007, della legge n. 10/2011, degli artt. 5 e 27 del d.lgs. n. 62/1998, del d.P.R. n. 18/1967 e addebita in sostanza alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto giustificata la diversità di trattamento, senza indicare le ragioni per le quali gli oneri connessi allo stabile trasferimento della residenza dovrebbero essere maggiori rispetto a quelli affrontati dal docente assunto a tempo determinato, il quale, tra l'altro, non percepisce le indennità riconosciute a quello di ruolo; 2.1 la ricorrente richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia e precisa che ha errato la Corte territoriale nel ritenerla non pertinente, innanzitutto perché il giudice eurounitario ha chiarito che le condizioni di impiego comprendono anche gli istituti non strettamente retributivi, ed inoltre perché lo stesso ha precisato che la disparità può essere giustificata solo da elementi di differenziazione inerenti le modalità di espletamento della prestazione, non sussistenti nella fattispecie;

3. i motivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono fondati alla luce del principio di diritto enunciato da Cass. n. 12369/2020 e ribadito da Cass. nn. 7756, 7755, 7754, 11112, 40360 del 2021, nonché da Cass. n. 9396 del 2022 e da Cass. n. 17501 del 2023; 3.1. con le citate pronunce, alla cui motivazione si rinvia ex art.118 disp. att. cod. proc. civ., è stata richiamata la giurisprudenza della Corte di Giustizia inerente la questione del contenuto precettivo del divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato (anche docenti) rispetto a quelli a tempo indeterminato, stabilito dalla direttiva 1999/70/CE e dall'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, giurisprudenza alla luce della quale si è statuito che "In tema di personale scolastico, l'assegno aggiuntivo di sede e gli altri benefici, previsti dal d.lgs. n. 297 del 1994 e dalla contrattazione collettiva per i docenti a tempo indeterminato che prestino servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, devono essere riconosciuti nella stessa misura anche ai supplenti non residenti assunti con contratto a termine, trattandosi di integrazioni salariali attribuite per il solo svolgimento del servizio richiesto e corrisposte per il disagio del trasferimento all'estero, senza che tra le due categorie di docenti sia ravvisabile una differenza derivante dal mancato superamento, nel caso dei supplenti, del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A.; non ricorre pertanto alcuna condizione oggettiva idonea a giustificare un trattamento economico preferenziale in favore dei docenti a tempo indeterminato, in forza della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, così come interpretata da CGUE 20 giugno 2019, C-72/18";

4. il controricorso non sviluppa (invero) argomenti che possano indurre a rimeditare l'orientamento già espresso, al quale va data in questa sede continuità, sicché la sentenza impugnata, che dal richiamato principio si è discostata, va conseguentemente cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame, provvedendo anche al regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese,a