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Ordinanza — n. 7427/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal with cost compensation; court orders appellant to pay litigation expenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7427/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against the bankruptcy opposition decree extinguished because the appellant formally withdrew the lawsuit with a promise to compensate costs. Although the appellant initially filed seven grounds of appeal, they subsequently renounced the entire proceeding on October 26, 2023, triggering the automatic termination of the case under civil procedure law. Consequently, the court ruled that the appellant must bear the litigation expenses of the cassation judgment, totaling 2,200 euros plus general costs, while noting the lack of funds to pay the unified contribution.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a party withdraws an appeal with a commitment to pay costs, the proceedings are extinguished, and the withdrawing party is liable for the litigation expenses of the cassation judgment.

Parole chiave

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withdrawal of appeal cost compensation extinction of proceedings bankruptcy opposition litigation expenses cassation appeal unified contribution rinuncia all'espropriazione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
Art. 13 comma 1 bis del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
art. 391 c.p
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 1861-2020 proposto da: MATTAROCCI ZELDA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAVIA 30, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO PROIETTI, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro FALLIMENTO LATINA AMBIENTE S.P.A., in persona dei Curatori pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAZZARO SPALLANZANI 22, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO TALARICO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso il decreto n. cronologico 434/2019 del TRIBUNALE di LATINA, depositata il 27/11/2019 R.G.N. 1022/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2024 dal Consigliere Dott.

ROBERTO RIVERSO. RILEVATO CHE il tribunale di Latina, con il decreto in atti, definitivamente pronunciando sull'opposizione allo stato passivo del Fallimento Latina Ambiente S.p.A. in liquidazione proposta da Mattarocci Zelda respingeva il ricorso e condannava la Oggetto R.G.N.1861/2020 Cron. Rep. Ud.31/01/2024 CC ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore del fallimento, nella misura liquidata nel provvedimento; avverso tale decreto la predetta ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi ai quali ha resistito con controricorso il Fallimento Latina Ambiente S.p.A. in liquidazione con controricorso, illustrato da successiva memoria; successivamente, con atto depositato in data 26 ottobre 2023, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso con compensazione delle spese; il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.

CONSIDERATO CHE deve essere pronunciata l’estinzione del ricorso per rinuncia siccome attestata dall’atto depositato in giudizio con il quale Mattarocci Zelda ha dichiarato di rinunciare, ai sensi e per gli effetti dell’art.390 c.p.c., al ricorso in oggetto con compensazione delle spese; la controparte costituita ha chiesto la liquidazione delle spese a proprio favore; l’art. 391 c.p.c. prevede che con il provvedimento che dichiara l’estinzione il giudice può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese, che nel caso di specie vanno quindi liquidate a carico della ricorrente nella misura indicata in dispositivo; si dà atto che non sussistono invece i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore del controricorrente, nell’importo complessivo di euro 200,00 per esborsi ed euro 2000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto