Cassation appeal dismissed due to withdrawal with cost compensation; appellant ordered to pay litigation expenses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal with a request for cost compensation. Although the underlying bankruptcy opposition was rejected by the lower court, the appellant voluntarily abandoned the appeal to the Supreme Court. Consequently, the Court ordered the appellant to pay the litigation expenses incurred by the opposing party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a party withdraws a cassation appeal, the proceedings are extinguished, and the withdrawing party is liable for the litigation expenses of the opposing party.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1860-2020 proposto da: GAVA CRISTINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAVIA 30, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO PROIETTI, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro FALLIMENTO LATINA AMBIENTE S.P.A., in persona dei Curatori pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAZZARO SPALLANZANI 22, presso lo studio dell'avvocato GUIDO GRANZOTTO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso il decreto n. cronologico 435/2019 del TRIBUNALE di LATINA, depositato il 27/11/2019 R.G.N. 1023/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2024 dal Consigliere Dott.
ROBERTO RIVERSO. RILEVATO CHE il tribunale di Latina, con il decreto in atti, definitivamente pronunciando sull'opposizione allo stato passivo del Fallimento Latina Ambiente S.p.A. in liquidazione proposta da Gava Cristina respingeva il ricorso e condannava la ricorrente Oggetto R.G.N.1860/2020 Cron. Rep. Ud.31/01/2024 CC al rimborso delle spese di lite in favore del fallimento, nella misura liquidata nel provvedimento; avverso tale decreto Gava Cristina ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi ai quali ha resistito con controricorso il Fallimento Latina Ambiente S.p.A. in liquidazione con controricorso, illustrato da successiva memoria; successivamente, con atto depositato in data 26 ottobre 2023, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso con compensazione delle spese; il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO CHE deve essere pronunciata l’estinzione del ricorso per rinuncia siccome attestata dall’atto depositato in giudizio con il quale Gava Cristina ha dichiarato di rinunciare, ai sensi e per gli effetti dell’art.390 c.p.c., al ricorso in oggetto con compensazionedelle spese; la controparte costituita ha chiesto la liquidazione delle spese a proprio favore; l’art. 391 c.p.c. prevede che con il provvedimento che dichiara l’estinzione il giudice può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese, che nel caso di specie vanno quindi liquidate a carico della ricorrente nella misura indicata in dispositivo; si dà atto che non sussistono invece i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore del controricorrente, nell’importo complessivo di euro 200,00 per esborsi ed euro 2000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovut