Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7367/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7367/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7367/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10141/2018R.G. proposto da: AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE -A.T.E.R. DI PADOVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell'avvocato BRUNO COSSU, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLO CESTER, MARIA LUISA MIAZZI –ricorrente – contro ADRIANO PANESE, LORENZA TOSATO, MARIA ANTONIETTA TONDO, GIANNI GIRALDO, GIOVANNI ZODO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AGOSTINO DEPRETIS 86, presso lo studio Oggetto:

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 390 c.p, art. 306 c.p, art. 391 c.p; Ordinanza — n. 7367/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Sez. S4/L- R.G. 10141/2018 – CC 21/02/2024 - Pagina nr. 3 di 4 − nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c., in quanto, trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass.

Parole chiave

Generato dall'IA
rinuncia all'espropriazione disdetta della locazione abitativa rinuncia al dibattimento orale ritiro dell'istanza giudiziaria azione di contestazione revoca della rendita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 390 c.p
art. 306 c.p
3 di 4 − nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art.
art. 391 c.p
- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. Un. n. 1923/1990
Sez. Un. n. 1923/1990; Cass.
Sez. U, n. 4315/2020
S4/L- R.G. 10141/2018 – CC 21/02/2024 - Pagina nr. 4 di 4 attestazione di non sussistenza, non essendo la medesima contemplata dalla previsione in esame (Cass. Sez. U, n. 4315/2020). P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudiziodi legittimità.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10141/2018R.G. proposto da: AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE -A.T.E.R. DI PADOVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell'avvocato BRUNO COSSU, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLO CESTER, MARIA LUISA MIAZZI –ricorrente – contro ADRIANO PANESE, LORENZA TOSATO, MARIA ANTONIETTA TONDO, GIANNI GIRALDO, GIOVANNI ZODO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AGOSTINO DEPRETIS 86, presso lo studio Oggetto:

Lavoro pubblico contrattualizzato – Differenze retributive R.G.N. 10141/2018 Ud. 21/02/2024CC Sez. S4/L- R.G. 10141/2018 – CC 21/02/2024 - Pagina nr. 2 di 4 dell'avvocato FABRIZIO SPAGNOLO, rappresentati e difesi dall'avvocato ANDREA MINOZZI –controricorrenti – avverso la sentenza n. 620/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIAdepositata il 26/09/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 21/02/2024dal Consigliere Dott. Federico Rolfi; Rilevato che: − AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE - A.T.E.R. DI PADOVAha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 620/2017, depositata il 26/09/2017;

− ADRIANO PANESE, LORENZA TOSATO, MARIA ANTONIETTA TONDO, GIANNI GIRALDO, GIOVANNI ZODO hannoresistito con controricorso; − la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1, c.p.c. − in prossimità dell’udienza, con atto ritualmente sottoscritto, la ricorrenteha rinunciato al ricorso; − all’atto di rinuncia ha apposto visto il pr ocuratore dei controricorrenti, munito di procura recante il potere di accettazione della rinuncia; Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto;

Sez. S4/L- R.G. 10141/2018 – CC 21/02/2024 - Pagina nr. 3 di 4 − nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c., in quanto, trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass.

Sez. Un. n. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); − gli adempimenti previsti dall’art.390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016). − ai sensi dell’art. 391, quarto comma, c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; − nella specie, l’atto di rinuncia contiene la contestuale accettazione del procuratore deicontroricorrenti;

− il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese; − s tante il tenore della pronuncia, non vi sono i presupposti per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13(Cass. n. 34025/2023; Cass.n. 23175/2015), senza che tuttavia si debba rendere formale Sez.

S4/L- R.G. 10141/2018 – CC 21/02/2024 - Pagina nr. 4 di 4 attestazione di non sussistenza, non essendo la medesima contemplata dalla previsione in esame (Cass. Sez. U, n. 4315/2020). P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudiziodi legittimità.