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Ordinanza — n. 7305/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding pension recalculation and contribution calculation errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7305/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The INPS appealed a lower court ruling that ordered a pension recalculation for an ex-Enel employee exposed to asbestos. The pensioner argued the agency incorrectly prioritized fictional contributions over actual ones, while the INPS claimed the error stemmed from the base salary used in calculations. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the INPS failed to provide specific technical details or alternative calculations required by law.

Regesto Legislator

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Art. 366 nr. 6 cod. proc. civ.; The cassation appeal must specifically summarize all necessary documents and arguments to allow the court to verify the validity of the grievances; generic complaints lacking technical substantiation or alternative calculations fail this autonomy requirement.

Parole chiave

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pension recalculation asbestos exposure fictional contributions lack of specificity cassation admissibility technical assessment base salary calculation aliquota della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 366 nr. 6 cod. proc. civ.
come sviluppato, il motivo non soddisfa il requisito di specificità, richiesto ai sensi dell’art. 366 nr.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previs

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 6769 del 2022
Cass., Sez. Un., nr. 8950 del 2022
CEDU, sez. I, 28 ottobre 2021 (r.g. n. 55064/11)
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10419-2021 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN; -ricorrente - contro GENNUSA GIACOMO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLE IRIS 18, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO AMERICO, rappresentato e difeso dall'avvocato DANIELA CARMELA NICASTRO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 666/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 14/10/2020 R.G.N. 310/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE. Oggetto R.G.N.10419/2021 Cron. Rep. Ud.14/12/2023 CC RILEVATO CHE:

1. l’odierno controricorrente, ex dipendente dell'Enel, agiva per il ricalcolo del trattamento pensionistico. Assumeva l'errato computo della rivalutazione contributiva riconosciutagli ai sensi dell'art.13, comma 8, legge nr. 257 del 1992 per il periodo di esposizione all'amianto (dal 1973 al 1999);

2. i n particolare , il pensionato chiedeva l'accertamento del diritto al ricalcolo della prestazione con inclusione di tutta la contribuzione effettivamente versata e, solo in via residuale, ai fini e nel limite del raggiungimento delle 2080 settimane, di quella figurativa maturata per effetto dell'esposizione all'amianto;

3. secondo la prospettazione della parte privata, infatti, l’INPS aveva « caricato » un considerevole nume r o di contributi figurativi nelle quote A), B)e C) e, poi, non potendo superare il limite delle 2080 settimane, aveva inseri to un minor numero di contributi ordinari, effettivamente versati , nella quota D), così conseguendone effetti negativi sulla misura del trattamento pensionistico, liquidato in base al la disciplina specifica per i dipendenti iscritti al Fondo Elettrici;

4. i l Tribunale accoglieva la domanda ;

5. l a Corte di appello, investita dell'impugnazione dell'Inps, ha confermatola decisione di primo grado, seppure con una diversa motivazione;

6. la Corte territoriale si è preoccupa ta , in n anzitutto, di delimitare la causa petendi che ha individua to nella «illegittima decurtazione della base contributiva» utilizzata per il calcolo della pensione (quota D). Ha affermato, in particolare, che « su tale penalizzazione fa perno la causa petendi dell’azione promossa [ … ] dinanzi al Tribunale di Palermo». A tale riguardo, ha osservato, infatti, comeil punto di partenza «necessario per focalizzare l’effettiva materia del contendere»fosse offerto dal provvedimento di liquidazione emesso il 25.2.2011 dall’INPS di Palermo. Da tale documento risultava, nella sostanza, come prospettato dal pensionato, che, ai fini del calcolo della pensione, non erano stati considerati tutti i contributi effettivamente versati;

7. per la Corte distrettuale, l ’INPS doveva, invece, considerare la contribuzione effettiva e, solo in via residuale, utilizzare quella figurativa ove necessaria ad integrare quella effettiva. A fondamento del la raggiunta conclusione , richiamava la giurisprudenza di legittimità e, in particolare, le pronunce diCass. nr. 5481 del 2012 e di Cass. nr. 17528 del 2002;

8. avverso la decisione, ha propo sto ricorso per cassazione l’INPS con un motivo;

9. ha r esist ito , con controricorso, successivamente illustrato con memoria, la parte privata; 10.il Collegio, all’esito dell’adunanza camerale, ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ. CONSIDERATO CHE: 11.con l’unico motivo di ricorso, l’INPS –ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - deduce la violazione di plurime norme di legge(artt. 1 e 2, commi 1 e 2, del D.Lgs nr. 562 del 1996; art. 14 della legge nr. 293 del 1956; art. 12 della legge nr. 153 del 1969); 12.l’Istituto censura la sentenza impugnata e assume che il punto nodale della questione non sarebbe stato centrato dalla Corte di appello; 13.il disaccordo in merito a lla determinazione del trattamento pensionistico derivava , infatti, non d alla individuazione della base contributiva ma, piuttosto, dalla corretta determinazione dellaretribuzione pensionabile;14.per l’INPS, la Corte di appello non avrebbe valutato l’inesattezza, a monte, dei criteri posti a base dei calcoli elaborati dal pensionato.

Questi, infatti, aveva assunto a base di calcolo (solo) la retribuzione media settimanale relativa al Fondo lavoratori dipendenti dell’AGO senza considerare quella relativa al Fondo Elettrici. Invero, al fine di giungere alla corretta individuazione del parametro retributivo, la Corte di appello avrebbe dovuto tener conto, in base alla disciplina di armonizzazione dei sistemi pensionistici, per il periodo anteriore al 1996, dell’importo più favorevole tra l'80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AGO e l'88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dellalegge 8 agosto 1995, nr. 335, art. 1,comma 12, lett. a); 15.il motivo è inammissibile per difetto di specificità; 16.come sinteticamente illustrato nello storico di lite, per la sentenza impugnata, la controversia era, invece,insorta in ragione del fatto che l’INPS non ave va utilizzato, come avrebbe dovuto, la contribuzione figurativa in via residuale.

In tal modo ne era derivata la liquidazione diun trattamento pensionistico inferiore a quello spettante; 17.l’INPS non argomenta in merito a detta statuizione. Deducealtro e cioè che la divergenza nella determinazione, in concreto, del trattamento pensionistico èda imputare alla base retributiva pensionabile e, dunque, al parametro di riferimento utilizzatoai fini del calcolo; per l’Istituto, tanto il pensionato quanto, poi , la Corte di appello avrebbero considerato, come retribuzione pensionabile, un valore inesatto; 18.osserva il Collegio che - in disparte l’obiezione del controricorrente circa l’esattezza dei criteri di calcolo utilizzati, a monte dal pensionato e a valle dall’ausiliario, avuto riguardo alla disciplina vigente (Fondo Elettrici fino al 1996 e Fondo Dipendenti dal 1997 in poi)- le censure, come genericamente formulate, non dimostrano affatto l’errore, in cui, in tesi, sarebbe incorso il Giudice del merito; 19.la sentenza della Corte di appello nulla dice in relazione al profilo qui specificamente devolut o e i rilievi dell’INPS difettano del tutto della trascrizione degli atti necessaria verificare la fondatezza dell e censure ; 20.in particolare, il ricorso dell’INPS non riporta la consulenza tecnica, neppure nei passaggi essenziali, né sviluppa conteggi alternativi che diano conto del divers o esito; 21.alla Corte, in definitiva, non sono offerti gli elementi per verificare la tesi dell’Istituto;

22. come sviluppato, il motivo non soddisfa il requisito di specificità, richiesto ai sensi dell’art. 366 nr. 6 cod.proc.civ. che, anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza dellaCEDU, sez. I, 28 ottobre 2021 (r.g. n. 55064/11), non è rispettato se il motivo di ricorso non riassumeadeguatamente il contenuto di tutto ciò (documenti compresi) necessari a soddisfare il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione, fondato sulla idoneità delle censure a consentire la decisione(v. Cass. nr. n.6769 del 2022; v., in argomento, anche Cass., Sez. Un., nr. 8950 del 2022); 23.per quanto innanzi, il ricorso va dichiarato inammissibile; 24.le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dell’avv.to Nicastro, dichiaratasi antistataria; 25.va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrent e al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura di legge e accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv.to Daniela CarmelaNicastro . Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previs