Italian Supreme Court allows correction of its own order to add attorney fee deduction for winning party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court granted a request to correct a material error in its own order regarding the omission of attorney fee deduction. The court found that the winning party's lawyer had requested the deduction under Article 93 of the Civil Procedure Code, but the order failed to order the deduction despite this request. Relying on established precedent, the court determined that the proper remedy for such an omission is the material error correction procedure rather than ordinary appeals, and thus integrated the order to include the requested deduction for the winning counsel.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 288 c.p.c.; In the absence of specific legislative provisions, the remedy for an omitted ruling on an attorney's fee deduction request is the material error correction procedure, not ordinary appeals, as the request is not an autonomous claim.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20486-2021 proposto da: COSTA LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO NAPPI, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - Contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria nr. 29, presso gli uffici dell’Avvocatura centrale dell’Istituto, in persona degli avv.ti Sergio Preden, Antonella Patteri, Lidia Carcavallo che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - per la correzione dell'ordinanza n.7838/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 17/03/2023 R.G.N. 20486/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal Consigliere Dott.
GABRIELLA MARCHESE. Oggetto Correzione errore materiale. Omessa distrazione spese R.G.N.20486/2021 Cron. Rep. Ud.14/12/2023 CC RILEVATOCHE: 1. è proposto ricorso per la correzione di errore materiale della ordinanza nr. 7838 /2 3 , depositata il 17/03/2023, con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto dall’INPSavverso la sentenza della Corte di appello di Bologna nr. 609 del 2020, ha condannato l’I stituto alla rifusione delle spese di lite, omettendo, tuttavia, di disporre la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, che ne aveva fatto istanza;
2. l’INPS ha depositato controricorso, con cui si è rimesso alla valutazione della Corte. CONSIDERATOCHE:
3. la richiesta è fondata ;
4. dall'esame degli atti di causa risulta che, effettivamente, nelle conclusioni del controricorso e dell a memoria, depositate nell’interesse di Luciano Costa, a firma dell'avv. Massimo Nappi era stata chiesta la distrazione delle spese exart. 93 c od .p roc .c iv . ;
5. in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agliartt. 287 e 288 c od .p roc .c iv . (in tal senso , per tutte,Cass. nr. 12437 del 2017: « In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agliartt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.
La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. -che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391- bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione»);
6. va solo aggiunto che non si è disposta la notifica del ricorso alla parte personalmente. Il Collegio aderisce al più recente orientamento espresso da Cass. nr. 15302 del 2023: «Il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della S.C. per omessa pronuncia sulladistrazione delle spese non deve essere notificato anche alla parte difesa dall'avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce, ex art. 287 e ss. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere una proposizione “in proprio” dell'istanza didistrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione della richiesta di correzione anche alla parte rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all'originaria procura». All’indicata pronuncia si rinvia per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod.proc.civ.;
7. conclusivamente, il ricorso va accolt o: il dispositivo della ordinanza nr. 78 38 /2023 di questa Corte va integrato mediante l'aggiunta, dopo le parole «accessori di legge», del seguente enunciato «con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv.to Massimo Nappi, che ne ha fatto richiesta»;
8. non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., nr. 9438 del 2002 ; Cass., n r . 10203del 2009; Cass., n r . 21213 del 2013 ).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone che il dispositivo della ordinanza nr. 7838/2023di questa Corte sia integrato mediante l'aggiunta, dopo le parole «accessori di legge», del seguente enunciato «con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv.to Massimo Nappi, che ne ha fatto richiesta». A