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Ordinanza — n. 7285/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court allows appeal against Inps tax notice, ruling simplified tax settlement does not apply to pension credits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7285/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Geremia Emanuele's appeal against the Second Instance Court's rejection of his opposition to an Inps tax notice. The appellant argued that the simplified tax settlement procedure, which suspends prescription, does not apply to pension credits. The Court agreed, holding that while the suspension applies to all collection notices up to October 2013, the simplified settlement mechanism is not available for Inps pension claims. Consequently, the Court quashed the lower judgment and remanded the case for a new decision.

Regesto Legislator

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Art. 1, co. 618 and 623 of Law No. 147/2013: The simplified tax settlement procedure does not apply to pension credits owed by the National Institute for Social Security, meaning the suspension of prescription under Article 623 remains effective for such debts.

Parole chiave

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simplified tax settlement pension credits prescription suspension Inps collection tax notice opposition sospensione del diritto all'indennità contributi di previdenza impagati retroattività della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 1, co. 618 of Law No. 147/2013
in tal senso Cass.1893/20).
Art. 1, co. 623 of Law No. 147/2013
in tal senso Cass.1893/20).

Giurisprudenza citata

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Cass. 1893/20
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25292-2020 proposto da: GEREMIA EMANUELE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANO SALERNO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO; -resistente con mandato - nonchè contro RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., S.C.C.I.

S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; -intimati - Oggetto Opposizione cartella esattoriale R.G.N.25292/2020 Cron. Rep. Ud.15/02/2024 CC avverso la sentenza n. 35/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 23/01/2020 R.G.N. 90/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RITENUTO CHE: In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Catania rigettava l’opposizione svolta da Geremia Emanuele avverso un preavviso di fermo notificato da Riscossione Sicilia s.p.a. e fondato su una cartella esattoriale emessa dall’Inps per contributi non pagati e somme aggiuntive.

Riteneva la Corte che il credito dell’Inps non fosse prescritto per il decorso del tempo successivo alla notifica della cartella poiché la prescrizione era sospesa ai sensi dell’art.1, co.623 l. n.147/13. Avverso la sentenza Geremia Emanuele ricorre per un motivo. Riscossione Sicilia s.p.a. è rimasta intimata, al pari della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a. L’Inps ha conferito procura difensiva senza svolgere attività difensiva. All’adunanza camerale il collegio riservava 60 giorni per il deposito della presente ordinanza.

CONSIDERATO CHE: Con l’unico motivo di ricorso , Geremia Emanuele deduce violazione ed errata applicazione dell’art.1, co.618 e 623 l. n.147/13, per non avere la Corte considerato che la definizione agevolata prevista da detta normativa non si applica ai crediti dell’Inps, e quindi nemmeno operava la sospensione della prescrizione.Il motivo è fondato. Ai sensi dell’art.1, co.618 l. n.147/13 la definizione agevolata si applica ai “r , la sospensione della prescrizione di cui all'art. 1, co.623, l. n.147/13 riguarda tutti i ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, senza che assuma rilevanza la richiesta del contribuente di aderire alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti (v. in tal senso Cass.1893/20).

Occorre però verificare se la definizione agevolata si applichi ai crediti previdenziali. p.q.m. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese di lite del presente giudi