Cassation appeal dismissed due to lack of special power of attorney meeting statutory requirements for admissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the special power of attorney lacked specific references to the contested bankruptcy proceedings. The applicant argued for the admission of unpaid severance pay, but the lower court had already partially accepted the claim. The court ruled that the missing date, case number, and explicit authorization to file the cassation appeal rendered the power of attorney null and void under civil procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 365 c.p.c.; Art. 83 c.p.c.: A special power of attorney for a cassation appeal is null if it fails to reference the specific proceedings, date, and number of the contested decision, or explicitly grant the power to file the appeal.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2209-2020 proposto da: GIUNTA CALOGERO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO BALLABIO; -ricorrente - contro FALLIMENTO I.CO.T.TEC. S.P.A.; -intimato - avverso il decreto n. cronologico 5913/2019 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositato il 21/11/2019 R.G.N. 311/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2024 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI. Oggetto RETRIBUZIONE RAPPORTO PROVATO R.G.N.2209/2020 Cron. Rep. Ud.31/01/2024 CC RILEVATO CHE 1. Calogero Giunta domandava l’ammissione al passivo del fallimento della I.Co.T. Tec s.p.a. dichiarato dal Tribunale di Tivoli; chiedeva l’ammissione in privilegio exart. 2751 bis, n. 1, c.c. per l’importocomplessivo di € 14.313,09 a titolo di retribuzioni non corrisposte e TFR maturato e non corrisposto, oltre interessi e rivalutazione;
2. il G.D. faceva luogo all’ammissione del credito per le retribuzioni insolute; negava l’ammissione del credito per quanto riguarda il TFR, sulla base della proposta del curatore, che dava atto che l’importo richiesto a titolo di TFR non era quantificato e pertanto inammissibile;
3. il lavoratore proponeva opposizione allo stato passivo, instando (per quanto qui ancora rileva) per l’ammissione al passivo in privilegio dell’ulteriore pretesa creditoria a titolo di TFR per € 6.185, come da conteggi allegati (€ 5.749,59 fondati sul CUD 2016, € 435,48 fondati sulle ultime 3 buste paga) 4. con decreto n. 5913/2019 il Tribunale di Tivoli accoglieva parzialmente l’opposizione, ammettendo al passivo in privilegio il credito del ricorrente limitatamente all’importo di € 435,48 a titolo di quota del TFR dovuto dal datore al Fondo di Tesoreria ai sensi dell’art. 1, comma 755, legge n. 296/2006, ritenendo la prova fornita quanto alla somma di € 5.749,59 non sufficiente;
5. avverso tale decreto ha proposto ricorso Calogero Giunta; ne ha chiesto la cassazione con ogni conseguente statuizione sulla scorta di unico articolato motivo (denunciando vizio di motivazione e erroneità materiale della motivazione per mancata valutazionedella documentazione prodotta a sostegno della domanda limitatamente al credito relativo al TFR); la curatela del fallimento non ha svolto difese in questa sede; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza; CONSIDERATO CHE 1. il ricorso è inammissibile per difetto di valida procura speciale;
2. la procura speciale è un elemento di ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 365 c.p.c., la cui irregolarità (nullità o inesistenza) può essere rilevata da questa Corte anche d’ufficio, in quanto l’art. 83 c.p.c. configura come un obbligo del giudice quello della verifica dell’effettiva estensione della procura rilasciata;
3. nel caso di specie difetta il requisito di specialità della procura;
4. risulta, infatti, richiamata, come “delega in atti” , quella in allegato al ricorso in opposizione exart. 99 l.f., a margine della domanda di insinuazione al passivo; manca, quindi, ogni elemento di riferimento al provvedimento impugnato (ancora da assumere), e tanto meno al ricorso per cassazione;
5. come chiarito da Cass. n. 20896/2023, anche tenendo conto del principio di conservazione degli atti (v.Cass. C.U. n. 36057/2022), in tema di giudizio di legittimità la nullità della procura speciale è determinata dal contestuale ricorrere di quattro circostanze: riferimento ad attività tipiche del giudizio di merito; mancanza della indicazione della data; mancanza della indicazione del numero e dell'anno del provvedimento impugnato; mancanza di una proposizione esplicita di conferimento del potere di proporre ricorso per cassazione;
6. si tratta di circostanze tutte riscontrabili nel caso in esame, cui consegue la nullità della procura in atti ai fini del ricorso per cassazione;7. non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, stante la mancata costituzione di controparte; alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13,