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Ordinanza — n. 7163/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as parties jointly withdrew the appeal, extinguishing the proceedings under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7163/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal process extinguished after both parties jointly withdrew their respective requests. The appellant, Rivacold S.R.L., had challenged a disciplinary sanction imposed on employee Elio Sanchi, but the opposing party accepted the withdrawal. Consequently, the court applied the statutory effects of a joint withdrawal to terminate the litigation without further proceedings on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; A joint withdrawal of appeal by both parties extinguishes the cassation proceedings and precludes any ruling on costs or further unification contributions.

Parole chiave

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joint withdrawal of appeal extinction of proceedings civil procedure code disciplinary sanction appeal costs compensation rinuncia a pretese di salario ricorso del personale annullamento del licenziamento

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo exart. 391 c.p.c.; 2.essa è produttiva di effetti in quanto espressamente accettata dalla parte controricorrente; 3.ai sensi del quarto comma dell’art.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
art. 390 c.p
art. 391 c.p
390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo exart. 391 c.p.c.; 2.essa è produttiva di effetti in quanto espressamente accettata dalla parte controricorrente; 3.ai sensi del quarto comma dell’art.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6635-2022 proposto da: RIVACOLD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DON MINZONI 9, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO LUPONIO, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO FILIPPO BIANCOFIORE; -ricorrente - contro SANCHI ELIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA MORENA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 301/2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 03/12/2021 R.G.N. 402/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2024 dal Consigliere Dott.

GUALTIERO MICHELINI. Oggetto Sanzione disciplinare R.G.N.6635/2022 Cron. Rep. Ud.31/01/2024 CC Rilevato che 1.la Corte di Appello di Ancona ha confermato le statuizioni della sentenza del Tribunale di Pesaro di rigetto della domanda proposta dalla società Rivacold dideclaratoria della legittimità di sanzione disciplinare conservativa applicata al dipendente Elio Sanchi con comunicazione del23.5.2016;

2. avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la società con tre motivi; controparte ha resistito con controricorso;

3. successivamente l e parti hanno de positato atto di rinuncia congiunta al ricorso e controricorso per cassazione, con compensazione delle spese del presente giudizio; Considerato che 1.la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo exart. 391 c.p.c.; 2.essa è produttiva di effetti in quanto espressamente accettata dalla parte controricorrente; 3.ai sensi del quarto comma dell’art. 391 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale, come nel caso di specie; 4.in conclusione, il processo di cassazione va dichiarato estinto; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, avendo le parti regolate le stesse con compensazione; non vi è luogo a provvedere sul pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendo i relativi presupposti processuali;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma,nell’