Cassation dismisses appeal as inadmissible because the appeal concerns a different legal issue than the appealed judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by the Ministry of Economic Development inadmissible without examining the merits. The lower court had revoked a default judgment regarding a productivity bonus because a prior payment had already covered part of the debt owed by the predecessor institution. The Ministry argued that the law prevents preserving such variable bonuses after a transfer of employment, but the court ruled this argument was irrelevant to the specific debt issue decided below.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; The appeal is inadmissible when it addresses a legal question entirely foreign to the ratio decidendi of the judgment under appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30749/2019proposto da: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (ora Ministero delle Imprese e del Made in I taly ) , in persona del Ministro pro tempore, domiciliat o in Roma , via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è difeso ex lege -ricorrente - contro Veronica FEBBRARO -intimata - avverso la sentenza n. 840/2019della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/4/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 4 / 1 /202 4 dal Consigliere d ott.
ANDREA ZULIANI; Oggetto Impiego pubblico. Dipendentidel soppresso I.P.I. Trattamento economico. Premio di produzione. R.G.N.30749/2019 Cron. Rep. Ud.24/1/2024 CC– Aula B RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha riformato l’impugnata sentenza del Tribunale della medesima Città, revocando il decreto ingiuntivo ottenuto dall’odierna intimatae condannando il Ministero al pagamento della minor somma capitale (rispetto a quella ingiunta) di € 1.890,13, a titolo di residuo credito per premio di produttività maturato dalla lavoratrice quando era alle dipendenze del soppresso Istituto per la Promozione Industriale (I.P.I.);
2. la Corte territoriale ha osservato che non è in discussione né il credito maturato d alla lavoratrice nei confronti di I.P.I., né l’obbligo del Ministero dello Sviluppo Economico di pagare il debito del soppresso Istituto; soltantoche, essendo già stato effettuato un pagamento in adempimento a un precedente decreto ingiuntivo ottenuto dalla lavoratrice per il pagamento di altre e diverseposte di retribuzione, è emerso in corso di causa che nel pagamentoeffettuato era ricompresa anche una parte del credito per premio di produzione oggetto del secondo decreto ingiuntivo; da qui la revoca di quest’ultimo e la condanna del Ministero al pagamento del minor importo residuo;
3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dello Sviluppo Economico sulla base diun unico motivo, illustrato anche con memoria prima della trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380- bis.1 c.p.c.; la lavoratrice è rimasta intimata; CONSIDERATO CHE 1. con l’unico motivo di ricorso si denuncia , ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c., la «violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010, e dell’art. 14, comma 15, del d.l.98/2011, convertito con modificazioni in legge n. 111/2011»; il ricorrente imputa alla Corte territoriale di non avere tenuto nel debito conto i limiti posti dalla legislazione speciale alla conservazione de l l e varie voci del trattamento economico goduto da i dipendenti del soppresso I.P.I., una volta passati alle dipendenze del Ministero;afferma che il premio di produzione è appunto una di quelle voci che, in quanto non fisse e continuative, non possono essere conservate, nemmeno quali componenti dell’assegno ad personam volto ad evitare una reformatio in peiusdel trattamento retributivo;
2. il ricorso è palesemente inammissibile, perché affronta una questione del tutto estranea alla ratio decidendi desumibile dalla lettura della sentenza impugnata; 2.1. oggetto del decreto ingiuntivorisulta essere stato un credito da lavoro maturato dall’intimata quando eraalle dipendenze dell’I.P.I. e che il Ministero deve pagare perché è subentrato nei rapporti (di obbligazione) del soppresso Istituto;2.2. non viene quindi in rilievo, in questo caso, il trattamento economico del rapporto (contrattuale) di lavoro una volta subentrato il Ministero all’I.P.I.ex parte datoris, ma soltanto il rapporto di credito vantato dalla lavoratrice nei confronti dell’I.P.I. e quindi, ora, nei confronti del Ministero; 2.3. anzi, secondo qu anto riportato nella sentenza impugnata, già il Tribunale aveva rilevato «che la ricorrente non era mai transitata al MISE» e la Corte territoriale ha esplicitato che «è incontestato che Febbraro Veronica era creditrice nei confronti dell’I.P.I.»; 2.4.
è appena il caso di aggiungere, per concludere, che la contestazione del diritto degli ex dipendenti I.P.I. di conservareun importo pari al premio di produzione n ella retribuzione dovuta per le prestazioni di lavoro resedopo il passaggioalle dipendenze del Ministero non ha nulla a che vedere con la contestazione del diritto dei dipendenti a percepire il premio di produzione maturato quando erano ancora dipendenti dell’Istituto di Programmazione Industriale;
3. in definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile , senza necessità di provvedere sulle spese relative al presente giudizio di legittimità, essendo rimasta intimata la lavoratrice;
4. nonostante l’esito del giudizio, non ricorr ono le condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato, in quanto è ricorrente un’amministrazione